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title: "Tutela reintegratoria attenuata (c.d. tutele crescenti) nel caso di licenziamento per g.m.o. e licenziamento disciplinare. Sentenze n. 128 e n. 129 del 2024 Corte Costituzionale."
date: 2024-08-05
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Tutela reintegratoria attenuata (c.d. tutele crescenti) nel caso di licenziamento per g.m.o. e licenziamento disciplinare. Sentenze n. 128 e n. 129 del 2024 Corte Costituzionale.

La **Corte Costituzionale**, con le **Sentenze n. 128 e n. 129**, depositate lo scorso 16 luglio, **è tornata a pronunciarsi sull’istituto della tutela reintegratoria attenuata nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento disciplinare.**

 In particolare, con la Sentenza n. 128/2024, **la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 4 marzo 2015 n.23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata possa applicarsi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia dimostrata direttamente in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa l’obbligo di *repêchage* (ossia il ricollocamento del lavoratore).**

 Con la **successiva Sentenza n. 129/2024, la Corte ha respinto la questione di legittimità sollevata rispetto alla medesima disposizione, per la parte in cui non prevede espressamente la tutela reintegratoria nel caso di licenziamento disciplinare disposto per un fatto sanzionato dalla contrattazione collettiva con una misura conservativa**. Per la Corte deve ammettersi la tutela reintegratoria attenuata nelle particolari ipotesi in cui la regolamentazione pattizia preveda che specifiche inadempienze del lavoratore, pur disciplinarmente rilevanti, siano passibili solo di sanzioni conservative.

 **Per una più completa disamina delle sentenze**, si rinvia alle sopracitate sentenze e alla **nota illustrativa di Confindustria allegata**.


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**N.:** 245

