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title: "Modifiche alla disciplina in materia di risarcimento per contratto a termine illegittimo. D.L. n. 131/2024 “Salva Infrazioni”."
date: 2024-09-20
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Modifiche alla disciplina in materia di risarcimento per contratto a termine illegittimo. D.L. n. 131/2024 “Salva Infrazioni”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217/2024, è stato **pubblicato il Decreto-Legge n. 131/2024 (cd. decreto Salva Infrazioni), che interviene, tra l’altro, sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine.**

 **N.B.** Ciò al fine di recepire le indicazioni della procedura di infrazione con la quale l’Unione Europea ha chiesto all’Italia di allineare alla Direttiva 1999/70/CE la normativa interna riguardante il risarcimento previsto a seguito di **accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a tempo determinato.**

 **Si ricorda che l’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2015 prevede, al comma 2, che, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto**, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966.

 Con l’articolo 11 del decreto Salva Infrazioni **viene ora aggiunta**, al medesimo comma 2, **la possibilità per il giudice di riconoscere un indennizzo anche in misura superiore alle 12 mensilità, qualora il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.**

 Inoltre, viene abrogato il successivo comma 3, secondo cui “*in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà*”.

 Per quanto non riportato, rinviamo al testo della norma in esame.


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**N.:** 262

