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title: "Controllo a distanza e provvedimenti autorizzativi ex art. 4 L. 300/1970. Nota INL n. 7020/2024."
date: 2024-10-24
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Controllo a distanza e provvedimenti autorizzativi ex art. 4 L. 300/1970. Nota INL n. 7020/2024.

È stata pubblicata la **nota n. 7020/2024**, con cui l’**INL fornisce chiarimenti** in merito al **rilascio dei provvedimenti autorizzativi dei sistemi di controllo a distanza *ex* art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970** (Statuto dei Lavoratori).

 In particolare, l’Ispettorato analizza le ipotesi in cui, in sede istruttoria del relativo procedimento amministrativo, **il datore di lavoro istante non risulti titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali chiede autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e come tale estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale** (ad es. società committente nell’ambito di un contratto di appalto, *franchising*) **con il medesimo datore di lavoro istante**.

 **N.B.** A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Ispettorato chiarisce che ricadono in tale casistica **le richieste di installazione di sistemi GPS sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente.**

 **La società vettore procede alla presentazione dell’istanza** di installazione ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970, **in qualità di datore di lavoro dei lavoratori oggetto di tracciamento, ma la necessità di installare tali sistemi GPS sui veicoli risulta spesso dettata da un obbligo imposto dai committenti.**

 Inoltre, nella documentazione tecnica allegata all’istanza, spesso non è chiaro chi ricopra effettivamente i ruoli di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento dei dati desunti dai suddetti sistemi di controllo; mentre, sulla base dell’informativa consegnata in un secondo momento ai lavoratori interessati, si evince che il Titolare del trattamento di fatto è la società committente e non il vettore/datore di lavoro.

 Infine, non di rado, il contratto tra committente e società vettore prevede anche l’obbligo, in capo a quest’ultima, di allontanare immediatamente dal luogo di prestazione dei servizi, a richiesta del committente, il collaboratore o il dipendente il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di capacità professionale, serietà e moralità richiesti dall’esecuzione dei servizi di cui al contratto stesso.

 **Nei casi sopra riportati, l’INL non ritiene possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti ai sensi della normativa in esame. Pertanto, il procedimento amministrativo si dovrà concludere con un provvedimento di rigetto** con le seguenti motivazioni: “***le motivazioni giustificatrici****richieste dal comma 1 del citato articolo 4 ed **addotte in istanza (tutela del patrimonio aziendale, ragioni organizzative e produttive, sicurezza del lavoro), non sono ascrivibili al datore di lavoro istante, non potendosi conseguentemente operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori a causa della dissociazione tra il soggetto richiedente l’autorizzazione e il soggetto imprenditoriale titolare del trattamento dei dati dei lavoratori della società istante, del tutto estraneo** sia all’istanza preordinata al rilascio dell’autorizzazione che ai rapporti incisi negativamente dagli eventuali controlli da remoto*”.

 Per quanto non riportato, si rinvia alla nota allegata.

  


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