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title: "Legge n. 187/2024 (immigrazione) di conversione del Decreto Legge n. 145/2024."
date: 2024-12-16
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Legge n. 187/2024 (immigrazione) di conversione del Decreto Legge n. 145/2024.

E’ stata **pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289/2024 la **[**Legge n. 187/2024**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-10&atto.codiceRedazionale=24G00206&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario) che converte, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 145/2024, recante «*Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali» *e che abroga il Decreto-Legge n. 158/2024 recante «*Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale».*

 In primo luogo, **si segnala che**, oltre a correzioni meramente formali, **l’Allegato I della Legge n.187/2024 apporta ulteriori modifiche al comma 2-*ter* dell’art. 22 del Testo unico sull’immigrazione.**

 La nuova formulazione prevede l’**irricevibilità della richiesta presentata dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente, abbia presentato una richiesta di nulla osta al lavoro e, all’esito della relativa procedura, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui al successivo art. 5*– bis.***

 Il medesimo comma amplia il novero delle fattispecie di reato da cui discende l’irricevibilità della richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con uno straniero residente all’estero. Oltre al reato di cui all’art. 603-*bis* del codice penale, ossia intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, **la nuova formulazione dell’art. 22 prevede che sia irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso un decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli artt. 600 (riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale** o nei cui confronti sia stata emessa sentenza, anche non definitiva, per il predetto reato.

 L’Allegato I della legge in commento aggiunge, inoltre, il comma 7-*bis* all’art. 2 del Decreto-Legge n. 145/2024, rubricato *«Disposizioni urgenti per l’ingresso di lavoratori stranieri nell’anno 2025»,* riservando alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40% del numero massimo delle istanze presentate al di fuori delle quote. Il nuovo comma specifica che alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva verranno applicate le disposizioni ordinarie. Nell’ipotesi, invece, in cui la quota di riserva venga solo parzialmente raggiunta, tutti i lavoratori concorreranno all’assegnazione della restante parte, secondo le disposizioni ordinarie.

 La Legge n. 187/2024 introduce anche l’art. 2-*bis *che modifica l’art. 1 del Decreto Legge n. 20/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 50/2023, prevedendo la nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro subordinato in Italia anche per il periodo 2026-2028, rimettendone la definizione ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 La legge in commento sostituisce, altresì, il comma 1 dell’art. 2 *bis *del D.lgs. n. 25/2008,  la cui nuova formulazione prevede che «*in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell’Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia».*

 È stato inserito, inoltre, il nuovo comma 4-*bis *che* *prevede una revisione periodica, con atto avente forza di legge e notificato alla Commissione europea, per l’aggiornamento dell’elenco dei Paesi di origine sicura. A tal fine, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ogni anno, delibera una relazione in cui, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell’elenco vigente e di quelli di cui intende promuovere l’inclusione. Tale relazione dovrà essere trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti.


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**N.:** 355

