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title: "Legge n. 76/2025. Partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese."
date: 2025-06-04
description: "Sulla Gazzetta Ufficiale n.  120/2025,  è stata pubblicata la Legge n.  76/2025,  recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla g"
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  - name: "Legislazione Lavoro"
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# Legge n. 76/2025. Partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

[**Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120/2025**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-26&atto.codiceRedazionale=25G00081&elenco30giorni=true)**, è stata pubblicata la Legge n. 76/2025, recante “*Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese*”, in vigore dal 10 giugno 2025.**** **

 Si illustrano di seguito le disposizioni di maggiore interesse della citata legge.** **

 **Finalità e oggetto (art. 1)**

 La legge in esame **disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e  consultiva  dei  lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende** e individua le modalità di  promozione e  incentivazione  delle  suddette  forme   di   partecipazione,  **in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione ** e  nel  rispetto  dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, **al fine  di  rafforzare  la  collaborazione  tra  i datori di lavoro e i  lavoratori,  di  preservare  e  incrementare  i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano  economico e sociale.**** **

 La legge introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi   di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.

 **Definizioni (art 2)**

 Ai fini e per gli effetti della legge in esame, l’articolo 2 **individua una serie di definizioni, tra cui si segnalano**, in particolare, le seguenti:

 *e) **«contratti collettivi»: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da   associazioni   sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;*

 *f) **«enti bilaterali»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative** quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.*

 **Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza (art. 3)**

 Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, **gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.**** **

 **L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi,** nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del consiglio, nonché delle disposizioni delle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duodecies del codice civile.

 Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria di cui all’articolo 6, illustrato nel prosieguo.

 **Partecipazione al consiglio di amministrazione (art. 4)**

 **Nelle società che non adottano il suddetto sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi**, la partecipazione al consiglio di amministrazione e altresì al comitato per il controllo sulla gestione di cui all’articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei   lavoratori dipendenti.

 **Gli amministratori sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.**

 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2409-septiesdecies del codice civile, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

 Gli amministratori designati non possono assumere incarichi direttivi, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.** **

 **Distribuzione degli utili (art. 5)**

 **Per l'anno 2025**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015,  **in  caso  di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota  degli  utili  di impresa non inferiore  al  10  per  cento  degli  utili  complessivi, effettuata  in  esecuzione  di  contratti  collettivi  aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015**, **il limite dell'importo complessivo soggetto  all'imposta sostitutiva** disciplinata dal citato comma 182 **è elevato a 5.000 euro lordi**.  Restano ferme le disposizioni dei commi da 183 a 189 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015.

 **Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori (art. 6)**

 Nelle aziende, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti   piani   di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti.

 Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 184-bis a 189, della legge n. 208/2015.

 Per l'anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.

 **Piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro (art. 7)**

 Le aziende possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

 **Soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa (art. 8)**

 Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché quelle dei responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità.

 **Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso   gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.**

 **Consultazione preventiva (art. 9)**                     

 Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 25/2007, nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.

 I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva, nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.

 Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.

 **Procedura di consultazione (art. 10)**** **

 **Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica di cui al predetto articolo 9 mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata.**

 **La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione. **

 I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. 

 **La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.**

 Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica per illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.

 **La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni la cui divulgazione risulti in contrasto con norme di legge o con quanto stabilito dai contratti collettivi.**

 Nei casi di controversie interpretative in ordine alle modalità di esecuzione delle procedure o di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente di cui all’articolo 17-bis della legge n.  936/1986, introdotto dall’articolo 13 (di seguito illustrato), per ottenere una sua pronunzia.

 Al termine della procedura di consultazione, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e di innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 sopra illustrato.** **

 **Salvaguardia dei contratti collettivi (art. 11)**

 Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

 **Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (art. 12)**

 Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, **per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche** di cui all'articolo 7 sopra illustrato, **nonché per coloro che partecipano agli organi societari** di cui agli articoli 3 e 4 **è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue.**** **

 **I corsi di formazione possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze**, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, **e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua**, di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000.

 **Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente   l'istituzione   della   Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori (art. 13)**

 L’articolo 13 inserisce, nella legge n.  936/1986, il nuovo articolo 17-bis, che prevede l’istituzione, presso il   CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione   dei lavoratori.

 La Commissione nazionale permanente è composta da:

 a) un rappresentante del CNEL;

 b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

 c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;

 d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;

 e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.

 Il Presidente della Commissione nazionale permanente è eletto a maggioranza tra i membri della Commissione stessa.

 I componenti della Commissione nazionale permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni.

 Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono stabiliti le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti.

 La Commissione nazionale permanente ha i seguenti compiti:

 a) si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;

 b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;

 c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;

 d) redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

 e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;

 f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.

 **Ai componenti e ai partecipanti   alle   riunioni   della Commissione nazionale permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.**** **

 Per quanto non riportato, si rinvia al testo della legge in esame.


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**N.:** 155

