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title: "Uso delle impronte digitali per la rilevazione delle presenze. Provvedimento Garante privacy n. 167/2025."
date: 2025-06-27
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Uso delle impronte digitali per la rilevazione delle presenze. Provvedimento Garante privacy n. 167/2025.

Con il provvedimento n. 167 del 27 marzo 2025, reso noto nella newsletter n. 536 del 25 giugno u.s., **il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che l’uso dei dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se previsto da una norma specifica che tuteli i diritti dei lavoratori**. Tale trattamento deve rispondere a un interesse pubblico e rispettare criteri di necessità e proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.

 Il provvedimento, comportante una sanzione pecuniaria, è stato reso nei confronti di un Istituto di istruzione superiore per aver impiegato un sistema di riconoscimento biometrico che, allo scopo di rilevare la presenza e di prevenire danneggiamenti e atti vandalici, richiedeva l’uso delle impronte digitali del personale amministrativo. Rispetto a tale modalità di controllo, i lavoratori coinvolti avevano, comunque, rilasciato il proprio consenso.

 **Nell’esaminare il caso specifico** - alla luce dell’assetto definito dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e dal D.Lgs. 30 giugno 20203, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – **il Garante afferma che nel contesto lavorativo il trattamento avente a oggetto dati biometrici può essere lecitamente posto in essere solo ove trovi il proprio fondamento in una disposizione normativa che possa essere ritenuta base giuridica del trattamento “idonea”**. Diversamente, **in assenza di specifiche disposizioni che prevedano il trattamento dei dati biometrici per finalità di rilevazione delle presenze e delle relative garanzie, il relativo trattamento non può essere lecitamente effettuato**, non sussistendo base giuridica. **Ne deriva l’illiceità del trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per la finalità di rilevazione delle presenze posto in essere da soggetti pubblici e privati** in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento sopra citato.

 Come anticipato, il Garante ha altresì chiarito che **il difetto di base giuridica**, in merito al trattamento dei dati biometrici, **non possa essere colmato neppure dal consenso dei dipendenti che, nel caso di specie, l’Istituto ha dichiarato di aver acquisito**assicurando altresì ai dipendenti che non lo avessero rilasciato la possibilità di attestare la propria presenza in servizio senza conferire a tal fine dati biometrici. **Ciò in quanto, alla luce della asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro e la conseguente, eventuale, necessità di accertare, di volta in volta e in concreto, l’effettiva libertà della manifestazione di volontà del dipendente, il consenso non costituisce, di regola, un valido presupposto di liceità** per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.


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**N.:** 195

