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title: "Utilizzo di commenti pubblicati sui profili social del dipendente per sanzioni disciplinari. Sanzioni del Garante privacy per trattamento illecito di dati del lavoratore."
date: 2025-07-01
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Utilizzo di commenti pubblicati sui profili social del dipendente per sanzioni disciplinari. Sanzioni del Garante privacy per trattamento illecito di dati del lavoratore.

Con il provvedimento n. 288 del 21 maggio 2025, pubblicato nella newsletter n. 536 del 25 giugno u.s., **il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver sanzionato una società per aver trattato in modo illecito i dati personali di una dipendente ricavati dal suo profilo Facebook e da chat private su Messanger e Whatsapp**, poi utilizzati per giustificarne il licenziamento.

 Nel corso dell’istruttoria, avviata a seguito del reclamo presentato al Garante dal lavoratore interessato, è emerso che **la società, in due contestazioni disciplinari al proprio dipendente, ha riportato il contenuto di comunicazioni effettuate dallo stesso attraverso il proprio profilo Facebook e i canali di messaggistica riportandone stralci virgolettati di commenti, descrizioni di foto e contenuti ricevuti da terzi**.

 Il Garante, dopo aver qualificato l’utilizzo di tali informazioni come un’attività di “raccolta” e successivo ulteriore trattamento di dati alla luce delle della definizione di trattamento contenuta nell’art. 4, n. 2 del Regolamento Ue 2016/679, evidenzia che **l’assenza di un ruolo attivo della società nella ricerca delle informazioni non ha alcun rilievo ai fini della identificazione dell’attività consistente nel successivo utilizzo delle stesse nel procedimento disciplinare quale “trattamento”**.

 Accertato ciò, **occorre** dunque **verificare se lo stesso è stato effettuato in presenza di una idonea base giuridica**.

 Sul punto il Garante – dopo aver verificato che i contenuti veicolati sul profilo erano riservati a soggetti in rapporto di “amicizia” e che, dunque, l’interessato aveva inteso escludere volontariamente ed espressamente la generalizzata condivisione dei commenti al di fuori di tale cerchia di persone – osserva che **è necessario considerare che i contenuti presenti sui social network, anche nella sezione del profilo accessibile a chiunque, sono messi a disposizione dagli interessati per finalità di comunicazione interpersonale o di manifestazione del pensiero che sono finalità distinte, dunque, da quelle perseguite dal titolare/datore di lavoro allo scopo di valutare la corretta esecuzione del rapporto lavorativo**, nel cui ambito rientrano i trattamenti necessari per l’esecuzione del contratto.

 **I dati personali pubblicati sui social network o, più in generale, disponibili in rete, non possono essere pertanto utilizzati indiscriminatamente e a ogni fine, solo perché accessibili a un numero più o meno esteso di persone**.

 Nel valutare il caso specifico, il Garante ha poi inoltre rigettato la tesi della società secondo la quale i trattamenti di dati sarebbero stati lecitamente effettuati, sulla base del proprio legittimo interesse consistente nelle “finalità di tutela dei propri diritti ed esercizio delle prerogative connesse alla gestione del contratto di lavoro”. Questo dal momento che il citato Regolamento prevede che **la liceità di un trattamento trova sempre un limite nel prevalente interesse o diritti e libertà fondamentali dell’interessato e ciò rende necessario effettuare un test di bilanciamento tra gli interessi delle due parti, analisi che non è stata fatta in maniera adeguata**. In ogni caso, conclude il Garante, **una volta venuta a conoscenza che i dati trasmessi riguardavano comunicazioni private e commenti sul profilo Facebook chiuso, la Società avrebbe dovuto astenersi dall’utilizzarli**.

 Ulteriore profilo di illiceità dei trattamenti è relativo al fatto che **il contenuto di tali informazioni consiste in opinioni espresse e comunicazioni intervenute in ambiti esterni al rapporto di lavoro e quindi al di fuori del perimetro relativo alla valutazione dell’attitudine professionale della lavoratrice**.

 Nel determinare l’ammontare della sanzione, il Garante ha considerato sia la gravità della violazione – ritenuta di particolare rilevanza – che il fatturato della società.


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