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title: "Illegittimità costituzionale del limite al risarcimento per licenziamento illegittimo nelle piccole imprese: sentenza Corte Costituzionale n. 118/2025."
date: 2025-07-23
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Illegittimità costituzionale del limite al risarcimento per licenziamento illegittimo nelle piccole imprese: sentenza Corte Costituzionale n. 118/2025.

**La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 118/2025** depositata in data 21 luglio 2025, **ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, c. 1 del D. Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui prevede che, nel caso di licenziamenti illegittimi** **intimati da un datore di lavoro che** **non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, c.8 e c.9 dello Statuto dei lavoratori** (e cioè non occupi più di quindici lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di sessanta dipendenti), **l’ammontare delle indennità risarcitorie “non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”** dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

 **Per la Corte Costituzionale, l’imposizione di tale limite massimo**, **fisso e insuperabile** a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del dimezzamento degli importi indicati al comma 1 dell’art. 3, al comma 1 dell’art. 4 e al comma 1 dell’art. 6 del citato D. Lgs. n. 23/2015, **non consente al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno** sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato.

 Infine, **la Corte Costituzionale esprime l’auspicio di un intervento legislativo sul tema** nel rispetto del principio secondo il quale *“il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale”*.


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**N.:** 220

