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title: "Legge n. 132/2025 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”: disposizioni di maggiore interesse in materia di lavoro."
date: 2025-10-01
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Legge n. 132/2025 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”: disposizioni di maggiore interesse in materia di lavoro.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223/2025 è stata pubblicata **la Legge n. 132/2025** “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” **in vigore dal 10 ottobre 2025** che, ai sensi dell’art. 1:

 
- reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale;
- promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità;
- garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.

 Le disposizioni della legge in esame si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

 Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse in materia di lavoro.

 **Art. 11 (Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro)**

 L’articolo 11 disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro. In particolare, l’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.

 L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali.

 **Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 152/1997.**

 L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.

 **Art. 12 (Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)**

 Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, **è istituito, presso il Ministero del lavoro, l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro**, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale.

 L’Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro o da un suo rappresentante. Con apposito decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (ossia il 10 ottobre 2025), sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio medesimo.

 **Art. 13 (Disposizioni in materia di professioni intellettuali)**

 L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

 Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, **le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo**.

 **Art. 24 (Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)**

 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla suddetta data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.

 Nell’esercizio di tale delega il Governo si attiene a principi e criteri direttivi specifici, tra cui si segnala il seguente, contenuto nel comma 2, lett. f, articolo 24: *“f) previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale (…)”*.

 Rinviando alla legge in oggetto per quanto non riportato, cordiali saluti.


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**N.:** 265

