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title: "Legge annuale sulle PMI n. 34/2026. Disposizioni in materia di lavoro di interesse per il settore. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T09:57:10+00:00"
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N. 136

  [Legislazione Lavoro](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/legislazione-lavoro)    01 Aprile 2026

# Legge annuale sulle PMI n. 34/2026. Disposizioni in materia di lavoro di interesse per il settore.

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Articolo 6 – Part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale In via sperimentale, l’articolo 6 prevede che, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero mas&shy;simo complessivo di 1.000 lavoratori, i di&shy;pendenti iscritti all’assicurazione generale ob&shy;bligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione sepa&shy;rata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianità contri&shy;butiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, con&shy;vertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l’accompa&shy;gnamento alla pensione di cui all’articolo in esame. Ai fini del conseguimento del predetto requisito pensionistico è ricono&shy;sciuta la facoltà di cumulare i periodi as&shy;sicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall’INPS, secondo quanto pre&shy;visto dall’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge n. 228/2012, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni. I suddetti soggetti, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, pre&shy;sentano domanda all’INPS secondo le mo&shy;dalità stabilite dall’Istituto medesimo. I lavoratori interessati possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra un mi&shy;nimo del 25 e un massimo del 50 per cento, concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa,&nbsp;le mo&shy;dalità di svolgimento della prestazione, an&shy;che attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese. Al lavoratore impiegato a tempo par&shy;ziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto è riconosciuto&nbsp;un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla re&shy;tribuzione effettivamente percepita, nel li&shy;mite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e, comunque, nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l’anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l’anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Al lavoratore impiegato a tempo par&shy;ziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai è riconosciuta altresì, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effet&shy;tiva di pensionamento, se anteriore, l’inte&shy;grazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di ridu&shy;zione della prestazione lavorativa è ricono&shy;sciuta la contribuzione figurativa commisu&shy;rata alla retribuzione corrispondente alla pre&shy;stazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l’anno 2026 e a euro 5 milioni per l’anno 2027. I benefìci sopra riportati sono concessi&nbsp;a condizione che, per ciascun la&shy;voratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all’assunzione a tempo pieno e indetermi&shy;nato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni&nbsp;con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel ri&shy;spetto degli specifici requisiti legittimanti. Le agevolazioni sono riconosciute dal&shy; l’INPS nel rispetto del limite numerico e dei limiti di spesa sopra riportati. L’INPS provvede al mo&shy;nitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefìci in esame. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei suddetti limiti di spesa, l’INPS non prende in esame ulteriori do&shy;mande e dà tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Mini&shy;stero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze. Articolo 10 – Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG&nbsp; Il comma 1 dell’articolo 10 reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008. La novella di cui alla lettera a), comma 1, inserisce il nuovo comma 5-ter nell’art. 30, “Modelli di organizzazione e di gestione”, del TUSL. Tale nuovo comma 5-ter — nel quale si rileva un errore redazionale, poiché il Decreto-Legge “Sicurezza e protezione civile” aveva già previsto, per tale disposizione, la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI) ai fini della consultazione gratuita delle norme tecniche — prevede che, in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori,&nbsp;l’Inail&nbsp;elabori, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (ossia il 7 aprile 2026), d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative,&nbsp;modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese. Dovrà, altresì, individuare precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale&nbsp;e supportare le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. È opportuno ricordare che il TUSL già prevedeva, al comma 5-bis dell’articolo 30, l’elaborazione dei suddetti modelli semplificati, da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con recepimento mediante decreto ministeriale. Tali procedure, infatti, sono state adottate con il D.M. 13 febbraio 2014. La novella di cui alla successiva lettera b), punto 1), comma 1, integra l’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, inserendo, al comma 4, la nuova lettera b-bis). Si riporta di seguito, per comodità di lettura, il citato comma 4 dell’art. 37 (in grassetto la parte inserita dalla legge in esame): “4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: &nbsp; &nbsp; &nbsp;a)&nbsp; della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; &nbsp; &nbsp; b)&nbsp; del trasferimento o cambiamento di mansioni; &nbsp; &nbsp; b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro; &nbsp; &nbsp; c)&nbsp; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.” Si segnala, in proposito, che nella relazione illustrativa dell’originario disegno di legge (DDL n. 1484/S) è stato scritto che tale modifica normativa&nbsp;“estende la&nbsp;possibilità&nbsp;di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”. Nel corso dei lavori parlamentari, l’Ance ha segnalato che, in realtà, la nuova disposizione, andando a integrare il comma 4 dell’art. 37, rischia di risultare incoerente rispetto alla suddetta finalità, introducendo di fatto un nuovo obbligo per il datore di lavoro, anziché una mera facoltà (come era, invece, nelle intenzioni del Legislatore). L’Ance ha, quindi, promosso un emendamento volto a riformulare la disposizione in maniera coerente con la relativa finalità, ma tale emendamento non ha trovato accoglimento. Si auspica, pertanto, un intervento chiarificatore, nel senso previsto dalla citata relazione illustrativa del DDL, da parte degli Enti competenti. La novella di cui al successivo comma 2 dell’art. 10 della legge in esame disciplina gli effetti della mancata partecipazione, da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, nel modificare il comma 40, art. 4, della Legge 92/2012, viene disposto che il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo,&nbsp;ricomprendendo anche i corsi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. La novella di cui al numero 2), lettera b), comma 1, dell’art. 10, sostituisce il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo che gli&nbsp;interventi di addestramento dei lavoratori possano essere ora effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Viene confermata la previsione secondo la quale tali interventi debbano essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2026-04-01T17:51:51+02:00", "dateCreated": "2026-04-01T17:51:51+02:00", "dateModified": "2026-04-01T17:52:28+02:00" }
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