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title: "Proroghe della deroga alla riduzione automatica dei canoni di locazione passiva e dei contratti di locazione agevolata"
date: 2025-01-08
description: "Il Decreto Legge n. 202/2024, cd “Mille proroghe”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024,  ha prorogato al 31 dicembre 2025 le deroghe alla "
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  - name: "Locazioni"
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# Proroghe della deroga alla riduzione automatica dei canoni di locazione passiva e dei contratti di locazione agevolata

**Il Decreto Legge n. 202/2024, cd “Mille proroghe”**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, **ha prorogato al 31 dicembre 2025 le deroghe alla riduzione automatica dei canoni di locazione passiva**(cfr. art. 3, c. 4 del D.L. n. 202/2024)**e la scadenza dei contratti di locazione ad uso abitativo, in regime di edilizia agevolata**, con particolare riferimento al programma straordinario di edilizia residenziale **per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato** (cfr. art. 7, c.1 del D.L. n. 202/2024).

 
1. **Deroga alla riduzione automatica dei canoni di locazione passiva**

 Si ricorderà che l’articolo 16-sexies del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 ha positivamente previsto alcune **condizioni al ricorrere delle quali, le pubbliche amministrazioni che occupano a fini istituzionali immobili di proprietà di privati, possono non applicare la riduzione forzosa del 15% del canone di locazione di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 95/2012** ma solo a precise condizioni e limiti temporali.

 Tale previsione di maggior favore è circoscritta ai contratti di locazione stipulati (non è chiaro se vi rientra un semplice rinnovo) dalla data della sua entrata in vigore (21 dicembre 2021) ed, inizialmente, fino al 31 dicembre 2023 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 3 comma 1 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215).

 **Con il Decreto Mille proroghe 2024 di cui in premessa, il riferimento temporale è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025.**

 Tuttavia, oltre al requisito temporale, per poter beneficiare della proroga, gli immobili locati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

 a) classe di efficienza energetica non inferiore a B ovvero non inferiore a D se si tratta di immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004;

 b) rispetto del parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell’articolazione degli spazi interni;

 c) nuovo canone di locazione inferiore rispetto all’ultimo importo corrisposto.

 **In sintesi, dunque, ai contratti di locazione passiva, stipulati fra il 21 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2025 non si applica la riduzione forzosa del canone se ricorre anche una delle seguenti condizioni: classe di efficienza energetica almeno B (o D per gli immobili vincolati); rispetto del parametro spazio per addetto; nuovo canone più basso del precedente**.

 
1. **Proroga dei contratti di locazione agevolata**

 **La norma riguarda i contratti di locazione a uso abitativo in regime di edilizia agevolata, con particolare riferimento al programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato** previsto dall’articolo 18 del Decreto-Legge n. 152/1991.

 L’art. 7 c. 1 del Decreto in commento proroga l’efficacia di una misura normativa particolarmente critica (art. 1-bis. del D.L. 29/09/2023, n. 132 contenente “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”). In sostanza:

 
- **tutti i contratti di locazione in corso al 29/11/2023** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 132/2023) **e con scadenza entro il 31 dicembre 2025 sono automaticamente prorogati fino a tale data, mantenendo i medesimi termini e condizioni attualmente in vigore**. E’ altresì prorogata, laddove prevista, anche la facoltà di riscatto con diritto di prelazione da parte dell’inquilino esercitabile entro la medesima scadenza;
- **anche per i contratti scaduti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’assegnatario mantiene il diritto di prelazione fino al 31 dicembre 2025**, **ma solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni**: 
- l’immobile è occupato dall’assegnatario (o dai familiari, in caso di decesso);
- il proprietario non ha già stipulato un contratto preliminare o definitivo di compravendita, usufrutto, uso o abitazione;
- l’assegnatario ha regolarmente adempiuto al pagamento dell’indennità di occupazione;

 **i contratti scaduti, se rispettano le condizioni del punto sopra, sono automaticamente rinnovati fino al 31 dicembre 2025**, salvo nel caso in cui esista un provvedimento passato in giudicato di rilascio dell’immobile.

 Con la finalità di tutela della stabilità abitativa degli assegnatari di immobili in regime di edilizia agevolata realizzati nell’ambito del Programma di cui all’articolo 18 del Decreto-Legge n. 152/1991 è prevista dunque sia la proroga dei contratti (anche se scaduti), sia il diritto di prelazione in caso di vendita. Intervenendo nel regime locatizio di natura privata la norma appare al tempo stesso lesiva delle facoltà del proprietario di disporre degli alloggi liberamente seppur in conformità ai vincoli derivanti dalla originaria convenzione sottoscritta con il Comune.


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