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title: "Rinnovo tacito del contratto di locazione. Necessità di rinnovare l’attestato di prestazione energetica se scaduto."
date: 2025-06-18
categories:
  - name: "Locazioni"
    url: "https://www.ancepadova.it/locazioni1.md"
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# Rinnovo tacito del contratto di locazione. Necessità di rinnovare l’attestato di prestazione energetica se scaduto.

Con la risposta a un Interpello della Regione Liguria, **il Ministero dell’Ambiente ha precisato che, in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione abitativa, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere rinnovato se non più valido** **(la validità è di 10 anni**).

 Secondo il Ministero, **la rinnovazione tacita rappresenta a tutti gli effetti una nuova locazione**, come previsto dal Codice civile (art. 1597). **Ne deriva che l’obbligo di fornire un APE aggiornato si applica anche in assenza di una nuova sottoscrizione contrattuale.**

 Il chiarimento si adegua alla nuova Direttiva (UE) 2024/1275 (cosiddetta EPBD) non ancora recepita in Italia, che, all’art. 20, prevede espressamente la consegna dell’APE al locatario anche al momento del rinnovo del contratto.

 **Si ricorda che l’APE deve essere prodotto e fornito dal proprietario all’acquirente o al locatario, in caso di** **vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuova locazione** **di edifici o unità immobiliari.**

 In allegato il testo della risposta del Ministero all’Interpello.


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**N.:** 181

