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title: "Superbonus: alcune tra le più significative decisioni dei tribunali amministrativi in tema di CILA Superbonus. - ANCE Padova"
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date: "2026-06-05T11:20:53+00:00"
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N. 367

  [Mercato Privato](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/mercato-privato)    19 Dicembre 2024

# Superbonus: alcune tra le più significative decisioni dei tribunali amministrativi in tema di CILA Superbonus.

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Anche per gli interventi di edilizia libera è obbligatoria la CILA Superbonus, ma in tal caso è sufficiente una semplice descrizione dei lavori, senza allegare relazioni o elaborati grafici. Per facilitare la procedura, è stato introdotto uno specifico modello unificato, approvato nella Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 e operativo dal giorno successivo. Questo modello è valido esclusivamente per gli interventi che beneficiano del Superbonus previsto dall’articolo 119 del DL 34/2020, ma non per i cosiddetti “bonus minori”. Dal punto di vista procedurale, la presentazione della CILA Superbonus segue le stesse regole della CILA ordinaria. ANCE presenta alcune delle più significative pronunce dei tribunali amministrativi riguardanti casi e questioni relative alla CILAS, suddivise per ambito tematico. Ambito di applicazione della CILAS Per quanto riguarda l’ambito applicativo, il TAR Salerno, con la sentenza n. 75/2024, ha affermato che un intervento di demolizione e ricostruzione di parti di un edificio (nella specie si trattava di una sostituzione di consistenti porzioni strutturali, necessaria ai fini della corretta esecuzione di un progetto di efficientamento energetico e adeguamento antisismico) può essere legittimata attraverso la CILA Superbonus. Quindi per i giudici campani, anche laddove l’intervento abbia incidenza sulle parti strutturali degli edifici o sui prospetti, il titolo abilitativo resta la CILAS in quanto non comportante, in ogni caso, una demolizione e ricostruzione integrale. Tale chiarimento, che va nella direzione dell’interpretazione sempre sostenuta da ANCE, rappresenta un primo pronunciamento importante alla luce dei dubbi che il richiamato comma 13-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020 fa sorgere in merito all’utilizzo della CILAS per interventi di parziale demolizione, peraltro frequenti soprattutto per le opere di miglioramento/rafforzamento sismico. Varianti alla CILAS La sentenza n. 642/2024 del TAR Marche chiarisce che la conformità urbanistico edilizia può essere conseguita ex ante, in corso d’opera tramite varianti, o ex post, con sanatorie ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 380/2001, purché si rispettino i termini di legge. Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto la CILAS in variante – seppure presentata fine lavori – legittima poiché: la normativa di cui all’art. 119, comma 13-ter della Legge 77/2020 non esclude espressamente la possibilità di varianti, purché i lavori si concludano nei termini previsti; le demolizioni parziali eseguite per urgenza, asseverate dal progettista, non violano le norme applicabili; il Comune avrebbe dovuto esaminare le giustificazioni tecniche in contraddittorio con il progettista anziché limitarsi a sollevare dubbi in sede giudiziaria. Infine, i giudici hanno sottolineato che, poiché l’obiettivo del Superbonus è migliorare il rendimento energetico e sismico del patrimonio edilizio, le agevolazioni fiscali devono essere riconosciute anche agli interventi che, pur tramite varianti o sanatorie, abbiano raggiunto il risultato entro i termini di legge. Controlli della P.A. In materia di controlli, il TAR Calabria con la sentenza n. 1602/2023 – confermando un orientamento piuttosto consolidato – ha sostenuto che, per un intervento edilizio eseguito con CILAS, l’unico potere detenuto dall’Amministrazione è quello repressivo. Tale potere si esplica nel caso in cui l’intervento sia stato eseguito al di fuori dei casi per cui il legislatore ha previsto la CILAS. Di conseguenza, l’Amministrazione non ha il potere di verifica e inibizione dell’intervento sottoposto a CILA ma solo quello di reprimere gli abusi. Ciò in quanto: la CILA contempla la presenza di un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, asseverazione che “sostituisce il controllo generalizzato da parte dell’amministrazione, nell’ottica della liberalizzazione e della diminuzione degli oneri burocratici”; nella disciplina della CILA Superbonus non viene fatto cenno al potere inibitorio dell’intervento edilizio ma viene specificato solamente che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento” e che la non corrispondenza al vero delle asseverazioni rese dal tecnico abilitato comportano la decadenza dai benefici fiscali (cfr. art.119, comma 13 quater, DL 34/2020). Tuttavia, proprio in riferimento a tale ultimo aspetto, un diverso orientamento è stato espresso dal TAR Lazio che, con la sentenza n. 18386/2023, ha ritenuto che “restano in ogni caso fermi in capo al Comune, e devono essere doverosamente esercitati, i generali poteri di vigilanza e repressione in materia urbanistico-edilizia di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 (…) l’ente locale, rilevato che i lavori per i quali era stata presentata la CILAS riguardavano un fabbricato interessato da difformità edilizie rispetto all’originario titolo abilitativo, ha inteso agire tempestivamente affinché non si consolidasse un’ulteriore situazione di abuso, disponendo “il divieto di prosecuzione dei lavori e il ripristino di quanto già eventualmente realizzato”” . Con tale pronuncia quindi il Tribunale ha ritenuto corretto l’operato del Comune che ha sospeso l’efficacia della CILAS. Più di recente il TAR Campania, con la sentenza n. 5934/2024, ha ribadito che, sebbene la presentazione della CILA non richieda l’asseverazione dello stato legittimo dell’immobile, ciò non esclude la rilevanza di eventuali abusi edilizi preesistenti. In particolare: gli interventi soggetti a CILAS devono rispettare le regole generali secondo le quali le opere edilizie possono essere realizzate solo su immobili non abusivi; l’immobile deve essere considerato nella sua unitarietà, includendo anche parti come il piano seminterrato o altre irregolarità riscontrate (es. verande non autorizzate); il potere inibitorio del Comune è stato esercitato legittimamente, indipendentemente dall’ammissibilità delle opere al beneficio fiscale che spetta all’Amministrazione tributaria valutare. Declaratoria di inefficacia della CILAS La sentenza del TAR Campania n. 3312/2024 ha affrontato la problematica della declaratoria di inefficacia della CILA Superbonus. In particolare, il Tribunale Amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato poiché l’atto comunale che comunica l’inefficacia della CILA non ha natura provvedimentale, ma è un semplice avviso privo di esecutorietà e forza inibitoria. Tale atto, infatti, non può essere impugnato perché non costituisce un esercizio del potere amministrativo di controllo, configurando quindi una carenza di interesse all’impugnazione. Peraltro si osserva che nel caso oggetto di ricorso la CILAS, presentata a dicembre 2021, è stata dichiarata inefficace nel marzo 2024 a seguito di un sopralluogo da parte del Comune nel corso del quale è emersa la mancanza di documentazione a corredo della stessa e la difformità dell’immobile rispetto al progetto iniziale. Si tratta di una questione che può ricadere tra le cause che portano alla decadenza del Superbonus ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, lettera a) del Decreto Rilancio. Modalità di invio della CILAS Il Tar Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 68/2024, si è espresso in merito ad un caso nel quale l’invio della comunicazione a un indirizzo PEC errato e inesistente ha impedito al Comune la formale ricezione della CILAS. Il TAR ha respinto il ricorso del condominio, chiarendo che il Comune non era tenuto ad attivare il soccorso istruttorio poiché il procedimento non era formalmente avviato a causa della mancata trasmissione dell’istanza. L’errore nella PEC, attribuibile al professionista incaricato, è stato giudicato colposo: l’indirizzo era inesistente, non è stata generata alcuna ricevuta di consegna, e il tecnico non ha verificato la correttezza dell’invio. Il TAR Toscana, con la sentenza n. 306/2024, ha ribadito che la presentazione della CILAS è valida e ammissibile anche se contestuale a un’istanza di sanatoria edilizia, purché i lavori non siano già iniziati prima della regolarizzazione dell’immobile. Inoltre ha aggiunto che la validità della CILAS sotto il profilo edilizio non implica automaticamente l’ammissibilità al beneficio fiscale, poiché tale valutazione spetta esclusivamente all’Amministrazione tributaria. Ha altresì evidenziato che il Comune non è tenuto a intervenire in merito a questioni fiscali o contrasti tra privati.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-12-19T17:57:02+01:00", "dateCreated": "2024-12-19T17:57:02+01:00", "dateModified": "2024-12-19T17:57:02+01:00" }
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