---
title: "INPS.Importi mensili per il 2014 dei trattamenti di integrazione salariale.Circolare n. 12 del 29 gennaio 2014."
date: 2014-02-03
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
---

# INPS.Importi mensili per il 2014 dei trattamenti di integrazione salariale.Circolare n. 12 del 29 gennaio 2014.

Con la circolare n. 12 del 29 gennaio u.s., l'INPS ha comunicato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale da riconoscere con effetto dal 1° gennaio 2014. Tali importi sono stati determinati in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 299/94, conv. in L. 451/94 e dall'art. 1, comma 27 della L. 247/2007. A partire dal 1° gennaio 2014, oltre agli importi massimi mensili erogabili del trattamento di integrazione salariale, sono state rivalutate anche le retribuzioni mensili in base alle quali devono riferirsi i predetti importi massimi erogabili. Il nuovo quadro risulta il seguente: a) per le retribuzioni fino a € 2.098,04 mensili, comprese le mensilità aggiuntive importo mensile al netto della importo maggiorato importo lordo rid. contrib. del 20% (in caso di maggiorato del (5,84%)intemperie stagionali) 20% (in caso di intemperie stagionali) al netto della rid. contrib. (5,84%) 969,77913,14 1.163,72 1.095,76 b)per le retribuzioni oltre € 2.098,04 mensili, comprese le mensilità aggiuntive importo mensile al netto della importo maggiorato importo lordo rid. contrib. del 20% (in caso dimaggiorato del (5,84%) intemperie stagionali) 20% (in caso di intemperie stagionali) al netto della rid. contrib. (5,84%) 1.165,58 1.097,51 1.398,70 1.317,02 In buona sostanza, nel caso di eventi meteorologici gli importi massimi mensili netti di integrazione salariale per i lavoratori edili, sono pari a € 1.095,76 per le ipotesi a) ed € 1.317,02 per le ipotesi b). Per le integrazioni salariali relative a cause diverse da quelle meteorologiche gli importi massimi mensili netti di integrazione sono pari a € 913,14 per le ipotesi a) ed € 1.097,51 per le ipotesi b). Rammentiamo che nel caso vengano richieste le integrazioni salariali per periodi inferiori all'intero mese, occorre rapportare il massimale mensile previsto dalle disposizioni di legge sopra riportate ad un massimale orario da confrontare con la retribuzione oraria dei lavoratori interessati dalle integrazioni stesse. N.B. Si ricorda che il criterio indicato dall'INPS è nel senso che l'importo massimo mensile deve essere diviso per il numero delle ore lavorative, comprese le festività, ricadenti nel mese considerato (c.d. divisore mobile) ed il risultato (cioè il valore della quota oraria del massimale mensile) deve essere moltiplicato per il numero di ore di lavoro, perdute nello stesso mese, per le quali è legittimamente consentito l'intervento della C.I.G. Ordinaria. Gli uffici del Collegio rimangono a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione sull'argomento.


## Custom Fields

**N.:** 31

