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title: "Riduzione contributiva (11,50%) in edilizia. Circolare INPS n. 52/2016."
date: 2016-03-25
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# Riduzione contributiva (11,50%) in edilizia. Circolare INPS n. 52/2016.

Sono state fornite dall'Inps, con l'allegata Circolare n. 52 del 17 marzo scorso, le indicazioni operative per l'ammissione al godimento della riduzione contributiva dell'11,50% a favore delle imprese edili (introdotta dall'art. 29 della L. n. 341/95 e s.m.i) confermata, anche per il 2015, dal Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Mef, del 1° dicembre 2015, pubblicato nella sezione pubblicità legale del ministero stesso lo scorso 20 gennaio (cfr. nostra ultima circolare n. 59 del 18 febbraio u.s.).

 Il beneficio consiste, come è noto, in una riduzione, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quelle pensionistiche, nella misura dell'11,50% e si applica esclusivamente agli operai occupati con orario di 40 ore settimanali e con esclusione, dunque, dei lavoratori a tempo parziale.

 L'agevolazione interessa i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici da 41301 a 41305, nonché caratterizzati con i codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

 La stessa compete, inoltre, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015 e non trova applicazione sul contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, co. 4 L. n. 845/78).

 L'Inps ricorda che l'accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

 • rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1175 della L. n. 296/2006 (Durc regolare per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale), fermi restando gli altri obblighi di legge e quanto previsto dai Ccnl;  
• rispetto di quanto previsto dal co. 1, art.1 della L. n. 389/89, in materia di retribuzione imponibile;

 • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

 N.B. La riduzione contributiva non spetta per i lavoratori per i quali siano già previste altre agevolazioni contributive (ad es. assunzione dalle liste di mobilità o esonero triennale per assunzione a tempo indeterminato) e in presenza di contratti di solidarietà, qualora sia applicata la riduzione d'orario.

 Riguardo alle modalità operative, è stato chiarito che le richieste per la riduzione contributiva relativa all'anno 2015 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica con il modulo "Ris-Edil", nella sezione "comunicazioni on line", funzionalità "invio nuova comunicazione".

 In caso di esito positivo, verrà attribuito il codice di autorizzazione 7N, per il periodo di paga da agosto 2015 ad aprile 2016, mentre per le istanza già inviate che hanno determinato l'attribuzione del codice di autorizzazione 7N, fino a dicembre 2015, è stato chiarito che i sistemi informatici provvederanno a prolungarne la validità fino ad aprile 2016.

 Lo sgravio è, in ogni caso, riferito al periodo che va da gennaio a dicembre 2015 e, pertanto, il codice L206 non potrà essere utilizzato, mentre dovrà essere utilizzato il codice L2017 riferito al recupero degli arretrati.

 Per i casi di matricole sospese o cessate e per la gestione degli operai non più in forza, si rimanda alla modalità indicate nella nota allegata.

 N.B. Il beneficio potrà essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive Uniemens con competenza fino al mese di aprile 2016; le domande relative all'applicazione della riduzione contributiva, riferite all'anno 2015, potranno, dunque, essere inviate fino al 15 maggio 2016..


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