---
title: "Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.Individuazione dell’unità produttiva in edilizia.Proposte dell’Ance per la modifica degli attuali indirizzi."
date: 2016-07-12
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
---

# Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.Individuazione dell’unità produttiva in edilizia.Proposte dell’Ance per la modifica degli attuali indirizzi.

E’ noto che a seguito della nuova normativa che regola la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (D.Lgs. n. 148/2015) l’Inps, dapprima con propria circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 (cfr. nostra circolare n. 334 del 3 dicembre 2015) e poi con il messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015, ha fornito le indicazioni ai fini della corretta individuazione della nozione di unità produttiva, nonché del computo del limite delle 52 settimane.

 Per le domande pervenute in data successiva al 7 dicembre 2015, l’Inps deve censire le unità produttive come nuove sedi; a tal fine, deve essere verificata la coincidenza dell’indirizzo fornito con quello eventualmente già presente in archivio e riconducibile alla sede legale.

 N.B. In presenza di più indirizzi differenti, le sedi Inps, relativamente al settore dell’edilizia, ai fini della qualificazione del cantiere come unità produttiva autonoma, devono verificare che:

 
1. Il cantiere sia in esecuzione di un contratto di appalto;
2. I lavori abbiano una durata minima di sei mesi (“data presunta fine cantiere” – quadro b).

 Tali requisiti, sempre secondo l’Inps, potranno essere dimostrati allegando all’istanza di Cigo la documentazione probatoria utile a comprovare la sussistenza di tali caratteristiche.

 N.B. Le indicazioni fornite dall’Inps hanno fatto emergere, ad avviso dell’Ance, molte criticità in quanto non viene consentita una corretta gestione delle causali della CIGO riconducibili agli eventi meteorologici e, conseguentemente, dei relativi criteri di computo.** **

 L’orientamento scelto dall’Inps – ovvero qualificare come unità produttiva autonoma solamente quella che sia in essere in esecuzione di un contratto di appalto con lavori di durata minima di almeno sei mesi – porta così a riconoscere l’evento meteo sulla sede aziendale o, peggio ancora, ai soli cantieri con una durata minima temporale pari a sei mesi.

 Tale orientamento contrasta con l’interpretazione che l’Inps stesso ha sempre fornito alle causali riconducibili alle intemperie stagionali che sono, per l’appunto, una delle principali cause di sospensione o riduzione di attività nel settore edile e che comunque presentano sempre una portata e/o efficacia locale.

 N.B. L’Ance ha sottolineato le criticità in parola – unitamente anche alla necessità di ripristinare i termini di presentazione delle domande di CIGO utilizzati con la previgente normativa (in virtù dell’appesantimento amministrativo che i termini ridotti impongono determinando, in caso di più eventi sospensivi nell’arco dello stesso mese, l’onere di presentare almeno 2 istanze mensili) – allaCommissione Lavoro della Camera nel corso di una recente audizione svolta nell’ambito di un ciclo di appuntamenti con gli stakeholder in vista del parere che la Commissione deve rendere al Governo per la modifica dei decreti di attuazione della Legge n. 103/2014, denominata comunemente Jobs Act.

 Ricordiamo infatti che, a termini dell’art. 1, comma 13, della Legge n. 103/2014 il Governo può adottare – così come in effetti sta adottando – disposizioni integrative e correttive dei vari decreti nel frattempo emessi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo riscontrate.

 Le osservazioni dell’Ance – raccolte in un documento e riguardanti anche la richiesta di precisazione del divieto espresso di ricorrere ai contratti di lavoro accessorio (c.d. voucher) nel settore delle costruzioni ed ancora l’esonero permanente (oggi è infatti previsto fino al 31.12.2016) del contributo di cui all’art. 2, comma 34, della Legge n. 92/2012 (c.d. ticket Fornero) nei casi di licenziamento per fine fase lavorativa o fine cantiere ed infine la necessità di fornire orientamenti univoci da parte del Governo sul regime previdenziale dell’indennità di trasferta in edilizia in linea con le previsioni dell’art. 51, comma 5, del T.U.I.R. – sono state trasmesse anche alla Commissione Lavoro del Senato.

 Facendo riserva di ulteriori comunicazioni, confermandoci a disposizione, porgiamo con l’occasione i migliori saluti.


## Custom Fields

**N.:** 194

