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title: "Ulteriori precisazioni sulla depenalizzazione del reato di omesso versamento dei contributi fino a 10.000 €."
date: 2016-07-29
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# Ulteriori precisazioni sulla depenalizzazione del reato di omesso versamento dei contributi fino a 10.000 €.

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 196 del 14 luglio scorso con cui abbiamo dato notizia della circolare INPS n. 121 del 5 luglio scorso relativa alla parziale depenalizzazione del reato relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, operata dal D.Lgs n. 8/2016.

 Corre l'obbligo di precisare ulteriormente che l'INPS ha affermato che, nel caso di un comportamento attivo da parte del datore di lavoro, la punizione sarà attenuata. Sarà prevista, infatti, la non punibilità con sanzione penale per le omissioni più gravi e la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

 Con riferimento, poi, al regime intertemporale previsto all'art. 8 del decreto medesimo, è stato precisato che sarà possibile l'applicazione della sanzione amministrativa anche alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 (data di entrata del vigore del decreto), sempreché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

 Pertanto, in caso di condotte poste in essere prima della suddetta data e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'autorità giudiziaria disporrà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la trasmissione, all'autorità amministrativa competente, degli atti penali trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato non sia stato già prescritto o estinto per altra causa.

 Sarà cura poi dell'autorità amministrativa notificare, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, gli estremi della violazione ai diretti interessati, i quali, entro 60 giorni dalla notificazione degli stessi, saranno ammessi al pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento.

 L'Istituto, facendo riferimento, poi, all'allegata Circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro sul tema, ha chiarito che il Dicastero ha individuato, per ragioni di economia amministrativa, le sedi territoriali dell'Inps, quale autorità amministrativa destinataria degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria.

 Per quanto non espressamente qui riportato rinviamo ai contenuti della nostra circolare n. 196 del 14 luglio u.s. e a quelli della Circolare INPS n. 121/2016 che, per comodità di lettura, torniamo ad inviare.


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