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title: "Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per eventi meteorologici. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: termine di presentazione della domanda. Modifiche previste al D.Lgs. n. 148/2015."
date: 2016-09-30
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per eventi meteorologici. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: termine di presentazione della domanda. Modifiche previste al D.Lgs. n. 148/2015.

Con soddisfazione comunichiamo che l'azione condotta dall'Ance verso il Ministero del Lavoro diretta ad ottenere talune modifiche della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) sta conducendo – dopo l'importante indicazione ottenuta nella circolare INPS n. 139 del 1° agosto a proposito del limite minimo (di un mese e non più di sei mesi) della durata dei lavori dell'appalto ai fini dell'identificazione dell'unità produttiva – a nuovi importanti risultati.

 Nell'ambito dello schema di decreto legislativo, i cui lavori sono in corso di conclusione, destinato ad integrare e correggere i Decreti Legislativi nn. 81/2015, 148/2015, 149/2015, 150/2015, 151/2015 (c.d. decreti di attuazione della Legge n. 183/2014, meglio nota come JobAct) sono previste due novità di rilievo.

 La prima consiste nella modifica dei termini di presentazione della domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (meteo).

 L'art. 2, comma 1 del decreto legislativo in preparazione prevede, infatti, che la domanda in tali casi vada presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

 Ciò evidentemente per evitare, nei casi in cui gli eventi si ripetano a breve distanza di tempo (come appunto può accadere nel caso di avversità atmosferiche), la presentazione di più domande successive in un arco temporale di breve durata.

 La seconda modifica, accogliendo un'altra osservazione dell'Ance e di Confindustria, dispone, sempre all'art. 2, comma 2, del provvedimento di cui trattasi che, in caso di CIGS, la sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le parti ha inizio entro (e non più dopo) trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Ciò per consentire alle imprese di individuare la decorrenza della sospensione in modo più confacente alle esigenze aziendali e comunque nell'arco temporale dei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

 Facendo riserva di tenere le imprese informate sull'iter del provvedimento e sulla sua conclusione, rimanendo a disposizione, porgiamo cordiali saluti.


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