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title: "CIGO: criticità applicative. Iniziative dell’Ance."
date: 2017-03-07
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# CIGO: criticità applicative. Iniziative dell’Ance.

La nuova disciplina sulla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (D.Lgs. n. 148/2015) in vigore dal 24 settembre 2015 – pur dopo alcune circolari esplicative emanate dall'lnps ed un intervento correttivo operato con il D.Lgs. n. 185/2016 – continua a riservare criticità di natura operativa per il settore delle costruzioni, alcune delle quali in antitesi con la normativa in materia di semplificazione.

 Prova ne sia la disposizione contenuta nell'art. 6, co. 2 del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 che obbliga le aziende ad allegare i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati ai fini della richiesta di Cigo per eventi meteorologici.

 Tale previsione, confermata dall'lnps nell'ambito di una propria circolare esplicativa, non pare rispettosa delle gerarchie delle fonti del diritto, in quanto in evidente contrasto rispetto ad una disposizione di rango superiore.

 L'art. 15, comma 1, della Legge n. 183/2011, infatti, impedisce espressamente alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici

 Tra le altre criticità afferenti l'intervento della Cigo nel settore edile vi è inoltre la previsione che obbliga il lavoratore ad avere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva interessata dalla Cigo stessa, fatta salva la causale per avversità meteo.

 L'Ance, congiuntamente alle altre organizzazioni datoriali dell'edilizia (Confartigianato, CNA, ecc.) e alle OO.SS. nazionali di categoria, è intervenuta con una recente lettera indirizzata al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti chiedendo le opportune modifiche.

 In particolare è stata richiesta la cancellazione della disposizione, che prevede, come più sopra illustrato, l'onere per le imprese di produzione dei bollettini meteo, fermo restando invece quello di autocertificare, nella relazione tecnica, l'avversità atmosferica che, eventualmente, la pubblica amministrazione potrà verificare attraverso i bollettini già in suo possesso per le rilevazioni nel settore agricolo.

 La lettera trasmessa al Ministro rileva inoltre che per il personale apprendista edile, indipendentemente dalla qualifica di impiegato e operaio, l'Inps ha illegittimamente affermato che la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa Integrazione deve essere allineata sempre a quella del personale con qualifica di operaio, pari al 4,70% della retribuzione imponibile previdenziale.

 E' stato pertanto richiesto di colmare la lacuna normativa del D.Lgs. n. 148/15, modificando l'attuale indicazione amministrativa dell'lnps e assicurando, per il personale apprendista con qualifica impiegatizia, il versamento dell'aliquota che varia a seconda delle dimensioni aziendali dall'1,70% al 2,00%. L'aliquota del 4,70% infatti, diversamente da quella prescritta per il personale impiegatizio del settore edile, è stata determinata considerando le mansioni che abitualmente espongono il personale operaio ad eventi di natura metereologica.

 Infine, con riguardo all'obbligo per il personale di cantiere di avere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni nell'unità produttiva interessata dalla Cigo per causali diverse da quelle meteo, l'Ance ha sottolineato che la disposizione limita eccessivamente le possibilità di accesso al trattamento integrativo, in quanto il comparto delle costruzioni edili, a differenza di altri settori operanti su impianti fissi, si caratterizza per una forte mobilità dei lavoratori abitualmente impiegati su più cantieri, anche nell'ambito dello stesso mese.

 E' stato pertanto richiesto di chiarire che, rispetto al settore edile, l'anzianità di effettivo lavoro sia considerata in riferimento al medesimo datore di lavoro, a prescindere dall'unità produttiva (cantiere o sede) ove il lavoratore opera o ha operato.

 Nel mentre si fa riserva di nuove comunicazioni al riguardo, confermandoci a disposizione per gli opportuni chiarimenti, porgiamo un cordiale saluto.


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