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title: "Riduzioni contributive per i Contratti di solidarietà. Circolari n. 18/2017 e 19/2017 del Ministero del Lavoro."
date: 2017-11-29
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# Riduzioni contributive per i Contratti di solidarietà. Circolari n. 18/2017 e 19/2017 del Ministero del Lavoro.

Per opportuna informativa, si forniscono in allegato le circolari del Ministero del Lavoro nn. 18/2017 e 19/2017, relative alle **riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà**stipulati ai sensi della L. n. 863/84 nonché dell’art. 21 del D.Lgs. n. 148/15.

 Con la circolare n. 18/2017 viene chiarito che **potranno accedere al beneficio, a valere sui fondi previsti per il 2017, le imprese che, alla data del 30 novembre 2017, abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché quelle che lo abbiano avuto in corso nell'arco del 2016.**

 **Dal 2018 potranno accedere al beneficio le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà e le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.**

 La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per l’intera durata del contratto (comunque non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile), in misura pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

 Il modulo di istanza, reperibile nell’apposita sezione del portale informatico del Ministero del lavoro, dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, nonché, contestualmente, ai fini del monitoraggio della spesa, all’Inps.

 Si ricorda, al riguardo, che le imprese, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenute a riportare la stima della riduzione contributiva richiesta, il codice pratica relativo all’istanza del contratto di solidarietà presentata al Ministero del Lavoro tramite sistema “Cigs on line”, nonché l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alla riduzione oraria superiore al 20%.

 La circolare ministeriale, a cui si fa esplicito rinvio, nell’elencare alcune ipotesi di prescrizioni la cui violazione comporterà automaticamente un giudizio di inammissibilità della domanda, ricorda che le istanze dovranno essere presentate perentoriamente dal **30 novembre al 10 dicembre** di ogni anno di riferimento.

 Con la circolare n. 19/2017, resasi necessaria a fronte delle numerose istanze pervenute dal territorio, è stato fornito un chiarimento in relazione a quanto indicato nel paragrafo 2 della suddetta circolare n. 18/17 in merito al dubbio interpretativo circa le modalità di presentazione dell’istanza.

 A tal riguardo, il dicastero ha chiarito che: “lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

 In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo".


## Custom Fields

**N.:** 282

