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title: "Limiti retributivi per il calcolo delle contribuzioni per l\'anno 2020. Circolare INPS n. 9/2020."
date: 2020-02-27
description: "Per utile documentazione,  alleghiamo la circolare n.  9/2020 dell’INPS con cui sono stati comunicati,  sulla base di quanto previsto dall’art.  1 del D. L.  338/89,  convertito nella L.  n.  389/"
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# Limiti retributivi per il calcolo delle contribuzioni per l'anno 2020. Circolare INPS n. 9/2020.

Per utile documentazione, alleghiamo la circolare n. 9/2020 dell’INPS con cui sono stati comunicati, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 338/89, convertito nella L. n. 389/89, i **nuovi limiti minimi di retribuzione giornaliera da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.**

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 A tal riguardo, si ricorda che i minimali si ottengono, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 402/81, convertito nella L. n. 537/81, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, che per il 2019 è stato determinato nella misura dello 0,5%.

 Tra le misure oggetto di variazione si segnalano, in particolare:

 i nuovi limiti di retribuzione giornaliera che, a valere dal periodo di paga 1° gennaio 2020, sono stabiliti, relativamente all’industria, in € 135,48, € 40,93 e € 38,21, rispettivamente, per il dirigente, impiegato e operaio. Gli importi relativi agli impiegati ed agli operai dovranno essere adeguati ad euro 48,98, ossia 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che, dal 1° gennaio 2020, è pari ad € 515,58 mensili.

 **N.B.** **Per l’anno 2020 gli importi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi sono i seguenti:**

 
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| Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto

 • rese in formato cartaceo

 • rese in forma elettronica

 Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione | €       4,00

 €       8,00

 €       5,29 |
| Fringe benefit (tetto) | €   258,23 |
| Indennità di trasferta intera Italia | €     46,48 |
| Indennità di trasferta 2/3 Italia | €     30,99 |
| Indennità di trasferta 1/3 Italia | €     15,49 |
| Indennità di trasferta intera estero | €     77,47 |
| Indennità di trasferta 2/3 estero | €     51,65 |
| Indennità di trasferta 1/3 estero | €     25,82 |
| Indennità di trasferimento Italia (tetto) | € 1.549,37 |
| Indennità di trasferimento estero (tetto) | € 4.648,11 |
| Azioni offerte ai dipendenti (tetto) | € 2.065,83 |

 Dal 1° gennaio 2020, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in € 47.379,00, con la conseguente applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, ex art. 3-ter della L. n. 438/92, sulla quota eccedente tale limite, che, rapportato al criterio della mensilizzazione, è pari ad € 3.948,00.

 Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, rivalutato, in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat, per l’anno 2020 è pari ad € 103.055,00.

 Rapportato al trattamento minimo di pensione pari a € 515,58 Il valore da prendere a riferimento come limite settimanale e annuale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi per l’anno 2020 è pari, rispettivamente, ad euro 206,23 ed euro 10.724,00.

 **In relazione al periodo di gennaio 2020, i datori di lavoro che non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati potranno regolarizzare tale mensilità entro il 16 aprile dello stesso anno.**

 Per completezza, si fornisce, unitamente alla nota in oggetto, la tabella relativa ai limiti di retribuzione giornaliera, da valere per il periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2020.


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**N.:** 46

