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title: "Rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali."
date: 2020-05-15
description: "Rammentiamo,  in relazione a taluni quesiti pervenuti,  che con l’allegato messaggio n.  1822/20,  l’Inps ha ritenuto opportuno riepilogare le regole amministrative relative al rapporto tra i trat"
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# Rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali.

Rammentiamo, in relazione a taluni quesiti pervenuti, che con l’allegato messaggio n. 1822/20, **l’Inps** ha ritenuto opportuno riepilogare le **regole amministrative relative al rapporto tra i trattamenti di integrazione salariale e l’indennità di malattia**.

 **Fermo restando** quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 148/15, che stabilisce espressamente **il principio di prevalenza del trattamento di CIG su quello di malattia**, **l’Istituto,** sulla scorta di due precedenti circolari, la n. 197/2015 (Cig) e la n. 130/2017 (FIS), **ha confermato, anche con riguardo alle domande di CIG,FIS, CIGD intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19, il seguente indirizzo  amministrativo.**

 
1. Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. In tale circostanza il lavoratore non è tenuto a comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
2. Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

 **Se lo stato di malattia precede l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi**:

 
1. se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
2. se non è sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.


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**N.:** 83

