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title: "Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. decreto Agosto). Provvedimenti in materia di Cassa Integrazione e di licenziamenti collettivi ed individuali per g.m.o. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 194

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    26 Agosto 2020

# Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. decreto Agosto). Provvedimenti in materia di Cassa Integrazione e di licenziamenti collettivi ed individuali per g.m.o.

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Si riporta di seguito una prima sintesi delle misure in materia di previdenza e lavoro ivi previste, che verrà ampliata con ulteriori approfondimenti. &nbsp;Articolo 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga&nbsp; E’ stato previsto che i datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Eventuali periodi già fruiti antecedentemente al 13 luglio 2020 sono neutralizzati, e non rientrano nel computo delle 18 settimane. Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane; N.B. inoltre, è previsto che per tali ulteriori settimane debba essere versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019. Articolo 3&nbsp;- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali&nbsp; I datori di lavoro che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori COVID 19 nei mesi di maggio e giugno 2020 e che non ne richiedano ulteriormente la fruizione potranno beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi a loro carico, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31&nbsp; dicembre&nbsp; 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020. Durante la fruizione del beneficio non è consentito procedere a licenziamento. Articolo 5&nbsp;- Proroga di&nbsp;NASPI e DIS-COLL. Le prestazioni, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza. Articolo 6&nbsp;-&nbsp;Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato E’ stato previsto fino al 31 dicembre prossimo un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo&nbsp;massimo&nbsp;di&nbsp; sei&nbsp; mesi&nbsp; decorrenti&nbsp; dall'assunzione,&nbsp; con esclusione dei&nbsp; premi&nbsp; e&nbsp; contributi&nbsp; dovuti&nbsp; all'INAIL,&nbsp; nel&nbsp; limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060&nbsp; euro&nbsp; su&nbsp; base&nbsp; annua, riparametrato e applicato su base mensile. Articolo 8, comma 1, lettera a) – Contratti a termine Viene apportata una serie di modifiche all’art. 93, comma 1, del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 (Decreto Rilancio) sui&nbsp;contratti a termine. Nel confermare la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine “senza causale” (in deroga all’articolo 21 del d. lgs n. 81/2015), ciò viene ora previsto per un periodo massimo di 12 mesi, ma sempre nel rispetto del principio della durata massima complessiva dei 24 mesi, e “per una sola volta”. Il rinnovo o la proroga “acausale” è possibile fino al 31 dicembre 2020 il che dovrebbe significare (tenuto conto del “chiarimento” intervenuto con una faq ministeriale avente ad oggetto l’analoga espressione utilizzata nella precedente formulazione dell’art. 93), che il contratto a termine, rinnovato o prorogato, dovrebbe cessare entro il 31 dicembre 2020. L’abrogazione del comma 1 bis opera per il futuro e lascerebbe inalterata l’attuazione delle proroghe “automatiche” dei contratti a termine che fossero stati oggetto di sospensione (nei termini previsti dal comma 1 bis) e che fossero in essere fino al giorno 14 agosto 2020, ossia il giorno precedente l’entrata in vigore di tale norma abrogatrice. Articolo 14&nbsp;-&nbsp;Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti&nbsp;collettivi&nbsp;e individuali per giustificato motivo oggettivo&nbsp; L’articolo in questione proroga fino al 31 dicembre 2020 il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Il blocco non si applica - oltre che al personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore - anche nelle seguenti fattispecie: licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c.; ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo medesimo; licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Articolo 19&nbsp;-&nbsp;Cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse. I datori di lavoro che abbiano sospeso&nbsp; l'attività&nbsp; lavorativa a causa dell'impossibilità&nbsp; di&nbsp; raggiungere&nbsp; il&nbsp; luogo&nbsp; di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità&nbsp; abbia&nbsp; emanato provvedimenti di contenimento e&nbsp; di&nbsp; divieto&nbsp; di&nbsp; allontanamento&nbsp; dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19&nbsp; per&nbsp; i&nbsp; quali&nbsp; non hanno&nbsp; trovato&nbsp; applicazione&nbsp; le&nbsp; tutele&nbsp;&nbsp; previste&nbsp;&nbsp; dalle&nbsp;&nbsp; vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore&nbsp; del&nbsp; presente&nbsp; decreto,&nbsp; possono&nbsp;&nbsp; presentare&nbsp;&nbsp; domanda&nbsp;&nbsp; dei trattamenti&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; agli&nbsp; articoli&nbsp; da&nbsp; 19&nbsp; a&nbsp; 22&nbsp;&nbsp; quinquies&nbsp;&nbsp; del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,&nbsp; convertito,&nbsp; con&nbsp; modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e&nbsp;successive&nbsp;modificazioni,&nbsp;con specifica causale «COVID-19 -&nbsp; Obbligo&nbsp; permanenza&nbsp; domiciliare».&nbsp; Le domande possono essere&nbsp;presentate&nbsp; per&nbsp; periodi&nbsp; decorrenti&nbsp; dal&nbsp; 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure&nbsp; previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino&nbsp;a un massimo &nbsp;di&nbsp; quattro&nbsp; settimane,&nbsp; limitatamente&nbsp; alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del&nbsp; Veneto&nbsp; e Lombardia. Le domande sono trasmesse esclusivamente&nbsp;all'INPS,&nbsp; a&nbsp; pena&nbsp; di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. &nbsp;", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2020-08-26T18:25:35+02:00", "dateCreated": "2020-08-26T18:25:35+02:00", "dateModified": "2020-08-26T18:29:54+02:00" }
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