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title: "Casistiche varie di Tutela previdenziale della malattia. Messaggio Inps n. 3653/2020"
date: 2020-10-19
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# Casistiche varie di Tutela previdenziale della malattia. Messaggio Inps n. 3653/2020

Comunichiamo che l’Inps, con il Messaggio n. 3653/2020, ha fornito **ulteriori istruzioni**(cfr. precedente circolare n. 135 del 29 giugno u.s.)**operative per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia**, ai sensi dell’art. 26 del Decreto-Legge n. 18/2020[[1]](http://www.ance.it/search/search.aspx?src=xYf0uJC8PvPAAPsC5c1jIw==&docId=41934&hl=tutela0&id=20#_ftn1) poi convertito nella Legge n. 27/2020 (“Cura Italia”) e s.m.i., in relazione alle casistiche riportate di seguito.

 **Quarantena e sorveglianza precauzionale per soggetti fragili**

 L’Istituto ha precisato, in primo luogo, che **la** **quarantena e la sorveglianza precauzionale** **per i soggetti fragili **(cfr. art. 26, commi 1 e 2) **non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa** (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), **ma situazioni di rischio per il lavoratore** e per la collettività tutelate dal legislatore **con equiparazione, ai fini del trattamento economico, di tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.**

 Ne deriva che **nei casi richiamati non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera qualora il lavoratore continui a svolgere, in accordo con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio in modalità agile**, ****poiché non si determina la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

 **Malattia conclamata**

 Nell’ipotesi di **malattia conclamata** ****(cfr. art. 26, comma 6), invece, **il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.**** **

 **Ordinanze e provvedimenti di autorità amministrative che impediscano il lavoro**

 In secondo luogo, viene evidenziato che **in tutti i casi di** ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative **che di fatto impediscano lo svolgimento dell’attività****lavorativa non è possibile riconoscere la tutela della quarantena** ai sensi del citato art. 26, comma 1, **in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.** (cfr. art. 19, d.l. n. 104/20 e § 10 della circolare Inps n. 115/20 (cfr. nostra circolare n. 248 del 7 ottobre u.s.).

 **Quarantena all’estero**

 Si precisa, inoltre, che **in caso di lavoratori assicurati in Italia, recatisi all’estero e oggetto** **di** **provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero****, gli stessi non siano tutelati** dal comma 1 dell’art. 26, **poiché**, in base alle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, **la tutela si ritiene ammessa solo in conseguenza di un provvedimento proveniente dalle autorità sanitarie italiane.**** **

 **Prevalenza del trattamento cigo sulla malattia**

 Infine, alla luce del principio di prevalenza del **trattamento di integrazione salariale** sull’indennità di malattia (cfr. art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015 e messaggio Inps n. 1822/2020 (cfr. nostra circolare n. 83 del 15 maggio u.s.), **si chiarisce che nel caso in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO**, CIGS, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà**, stante la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di malattia.**


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