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title: "Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 “Ristori”. Ulteriore trattamento di CIGO ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali per imprese che non ricorrono alla CIGO. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 284

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    03 Novembre 2020

# Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 “Ristori”. Ulteriore trattamento di CIGO ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali per imprese che non ricorrono alla CIGO.

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Si segnalano per quanto di interesse le seguenti disposizioni in materia previdenziale. Art. 12) Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. N.B. Nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID possono richiedere i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD con causale COVID 19 (di cui agli articoli da 19 a 22 – quinquies del D.L. n. 18/20 conv. in L. n. 27/20) per una durata massima di 6 settimane. Eventuali periodi di trattamenti precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 104/20, conv. in L. n. 126/20, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle suddette 6 settimane. Le sei settimane previste dal decreto in esame sono riconosciute ai datori di lavoro rientranti in una delle seguenti due categorie: datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all’art. 1 c. 2 del D.L. n. 104/20, conv. in L. n. 126/20, decorso il periodo autorizzato; datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19. Per queste 6 settimane è previsto il versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo addizionale[1], determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019, pari a: 9% in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%; 18% nel caso in cui non sussista riduzione del fatturato. Il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi: riduzione del fatturato pari o superiore al 20%; avvio dell’attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019; appartenenza del datore di lavoro ai settori interessati dal suddetto DPCM 24 ottobre 2020. La domanda[2] di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD di cui trattasi deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. in esame (quindi entro il 30 novembre 2020). Nel caso di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i predetti termini sono differiti al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. in esame, se tale ultima data è posteriore rispetto ai medesimi termini. In via generale, decorsi inutilmente tali termini, il pagamento dei trattamenti e i relativi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente. N.B. Il D.L. in esame dispone, altresì, che la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1 e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020. Le sei settimane di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previste dal D.L. in esame sono concesse nel rispetto di un limite massimo di spesa (pari a 1.634,6 milioni di euro, di cui 1.161,3 milioni di euro per CIGO), il cui monitoraggio è affidato all’INPS. Pertanto, qualora da tale monitoraggio emerga che il predetto limite è stato raggiunto, anche in via prospettica, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/20, previsto per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD, è riconosciuto per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020. D’altra parte, i datori di lavoro che abbiano già richiesto l’esonero ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 104/20 possono rinunciare allo stesso per la frazione richiesta e non goduta e contestualmente presentare istanza di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal D.L. in esame. Il suddetto esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. 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