---
title: "Autoliquidazione INAIL 2020/2021."
date: 2021-01-27
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
---

# Autoliquidazione INAIL 2020/2021.

Riepiloghiamo in sintesi le istruzioni operative per **l’autoliquidazione 2020/2021** fornite dall’**INAIL** con **nota n. 15530 del 31 dicembre 2020**.

 ***Scadenze e tasso di interesse per il pagamento rateale***

 **Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata dello stesso è fissato al** **16 febbraio 2021**.

 **Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020 scade il** **1° marzo 2021**. I datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) devono presentare le predette dichiarazioni esclusivamente con i servizi telematici *“AL.P.I. online”*, che calcola anche il premio dovuto, e *“Invio telematico Dichiarazione Salari”*.

 Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2020/2021 da indicare nel modello F24 è *902021*.

 **Il pagamento del premio di autoliquidazione può essere effettuato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021, in quattro rate trimestrali, ciascuna di importo pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni**. In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il **tasso pari a 0,59%**[[1]](https://www.ance.it/search/search.aspx?src=b89%2bZYyQwhmvJT1%2bszKPTQ==&docId=43091&hl=inail0&id=20#_ftn1).

 Pertanto, si riportano di seguito i **coefficienti da moltiplicare rispettivamente per l’importo della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2020/2021**, con le relative scadenze di pagamento[[2]](https://www.ance.it/search/search.aspx?src=b89%2bZYyQwhmvJT1%2bszKPTQ==&docId=43091&hl=inail0&id=20#_ftn2): 

   
 
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rata** | **Data scadenza** | **Data utile per pagamento** | **Coefficiente interessi** |
| 1 | 16 febbraio 2021 | 16 febbraio 2021 | 0 |
| 2 | 16 maggio 2021 | 17 maggio 2021 | 0,00143863 |
| 3 | 16 agosto 2021 | 20 agosto 2021 | 0,00292575 |
| 4 | 16 novembre 2021 | 16 novembre 2021 | 0,00441288 |

 Nel caso in cui **il datore di lavoro presuma di erogare nell’anno 2021 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2020, deve inviare all’Istituto entro il 16 febbraio 2021 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando l’importo previsto per l’anno 2021**; a tal fine, va utilizzato il servizio *“Riduzione Presunto”*. Il predetto importo costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2021 (in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2020), fatti salvi eventuali controlli dell’INAIL sull’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.

 ***Addizionale per il Fondo vittime dell’amianto***

 La legge di bilancio 2021[[3]](https://www.ance.it/search/search.aspx?src=b89%2bZYyQwhmvJT1%2bszKPTQ==&docId=43091&hl=inail0&id=20#_ftn3) ha disposto che **a decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l’addizionale a carico delle imprese per il Fondo vittime dell’amianto**, prevista dall’art. 1 comma 244 della legge n. 244/07. Si ricorda che la legge di bilancio 2018 aveva già sospeso l’applicazione dell’addizionale per gli anni 2018-2019-2020. 

 **Come precisato dall’INAIL** nella nota in esame, la legge di bilancio 2021 *“ha **definitivamente eliminato** **dal 1° gennaio 2021** la quota del Fondo a carico delle imprese dopo il periodo transitorio di non applicazione, precedentemente limitato al triennio 2018-2020”.*

 ***Riduzioni del premio assicurativo***

 Nel rinviare alla nota allegata per le relative istruzioni operative, si segnalano, per quanto di interesse:

 
- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, di cui all’art. 4 co. 3 del d. lgs. n. 151/01;
- incentivi per assunzioni di cui all’art. 4 co. 8-11 della legge n. 92/12 (lavoratori/lavoratrici con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un determinato tasso di disparità uomo/donna, individuati annualmente con apposito decreto; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti).

 **Per ulteriori dettagli, la nota in esame rinvia alla “Guida all’autoliquidazione 2020/2021”, pubblicata nel sito dell’Istituto nella sezione Attività – Assicurazione – Premio assicurativo – Autoliquidazione.**


## Custom Fields

**N.:** 29

