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title: "Legge di Bilancio 2021: assunzione di lavoratrici svantaggiate. Chiarimenti Inps: circolare n. 32/2021."
date: 2021-02-25
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# Legge di Bilancio 2021: assunzione di lavoratrici svantaggiate. Chiarimenti Inps: circolare n. 32/2021.

L**'Inps**, con la **[circolare n. 32/2021](https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2032%20del%2022-02-2021.pdf)**, ha fornito **indicazioni operative** **in merito allo sgravio contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato**, anche non imprenditori, **per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate previsto dalla Legge di bilancio 2021** (art. 1, commi da 16 a 19, legge n. 178/2020), ampliandone la portata applicativa.

 Alla luce di una "lettura organica della disciplina", **l’Istituto opera un’interpretazione estensiva della norma** (che, si rammenta, richiama espressamente solo i commi da 9 a 11 dell’art. 4 della Legge n.92/2012), **precisando che lo sgravio contributivo totale spetta non solo in caso di assunzioni a tempo indeterminato ma anche in caso di assunzioni a tempo determinato** (che sarebbero escluse in base ad una interpretazione stricto sensu della norma), **nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato**.

 **L'esonero, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro è riconosciuto, in via sperimentale, **limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.** Il beneficio spetta anche per i premi assicurativi dovuti all’Inail.

 L’esonero è applicabile in caso di assunzione di donne lavoratrici svantaggiate (art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012). **Nello specifico:**

 
- donne che hanno compiuto almeno 50 di età, disoccupate da oltre dodici mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi[1];
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere[2] e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi[3].

 L’incentivo **spetta anche in caso di part-time** e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

 **Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro intermittente e le ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.**

 La durata massima dello sgravio varia in base alla tipologia di assunzione:

 - per 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato;

 - per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

 - per 18 mesi complessivi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.

 L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

 Si rammenta che l'agevolazione è subordinata al requisito dell’incremento occupazionale netto[4] e all’autorizzazione della Commissione europea[5], nonché al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), e all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, disciplinati da ultimo dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015[6].

 **L’esonero in esame è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.**

 Per quanto ivi non riportato, rinviamo alla lettura della circolare in oggetto.


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**N.:** 69

