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title: "Decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73/21). Disposizioni in materia di NASpI. Messaggio INPS n. 2309/21."
date: 2021-06-22
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# Decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73/21). Disposizioni in materia di NASpI. Messaggio INPS n. 2309/21.

**N.B.** **Con il messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, l’INPS ha illustrato alcune delle misure introdotte dal Decreto Sostegni Bis, tra cui, per quanto di interesse, la sospensione fino al 31 dicembre 2021 del c.d. décalage della NASpI**.[1]

 L’art. 38 del D.L. n. 73/21 ha disposto infatti la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell’importo della NASpI previsto dall’art. 4 comma 3 del d. lgs. n. 22/15.

 In via preliminare, **l’INPS ha ricordato che**, in conformità al predetto art. 4 comma 3, **l’indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (ossia dal 91° giorno della prestazione).**

 Il citato art. 38 del Decreto Sostegni Bis ha stabilito che, **fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni di NASpI in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione della predetta riduzione e le prestazioni stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto (ossia alla data del 26 maggio 2021).** Analogamente, per le nuove prestazioni di NASpI decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione della suddetta riduzione.

 **N.B.** **Dal 1° gennaio 2022 troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione**. Pertanto, per le prestazioni di NASpI oggetto della sospensione di tale riduzione, qualora ancora in essere al 1° gennaio 2022, l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

 **L’INPS ha precisato, infine, che non è necessario presentare alcuna domanda, in quanto l’Istituto procederà d’ufficio ad applicare la sospensione prevista dal citato art. 38**.


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**N.:** 179

