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title: "Contributo (c.d, ticket) di licenziamento. Chiarimenti su determinazione importo. Circolare INPS n. 137/21. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 272

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    28 Settembre 2021

# Contributo (c.d, ticket) di licenziamento. Chiarimenti su determinazione importo. Circolare INPS n. 137/21.

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Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causaliche, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpl],intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, unasomma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpl] per ognidodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianitàaziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempoindeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunquesi è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30. " N.B. La misura del contributo di licenziamento è scollegata dall'importo dellaprestazione di disoccupazione eventualmente spettante al lavoratore ed è identicasia in caso di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale. Per determinare esattamente l'importo dovuto, si deve preliminarmente determinare l'anzianità lavorativa del dipendente cessato. Il contributo deve essere,infatti, calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratorenel limite massimo di 36 mesi. Dal momento che l'importo dovuto è pari al 41% delmassimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro (negli ultimi3 anni), per i periodi di lavoro inferiori all'anno il contributo va riproporzionato alnumero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. A tal fine, si applicano i criteri di calcolo già illustrati dall'INPS nel paragrafo 3.1 dellacircolare n. 40 del 19 marzo 2020, che si riportano di seguito: • deve essere computato come mese intero quello in cui la prestazione lavorativasi sia protratta per almeno 15 giorni; in proposito, l'Istituto ha precisato che i mesidi lavoro diversi dal primo e dall'ultimo devono essere considerati mesi interi,indipendentemente dal numero di giornate lavorate, fermo restando che nelcomputo dell'anzianità aziendale non vanno considerati eventuali periodi di&nbsp;congedo di cui all'art. 42 co. 5 del D Lgs. n. 151/2001, né eventuali periodi di aspettativa non retribuita. Oltre ai periodi di lavoro a tempo indeterminato, sono considerati periodi utiliOltre ai periodi di lavoro a tempo indeterminato, sono considerati periodi utilianche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stessodatore con contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato dellarestituzione del contributo addizionale (ossia in caso di trasformazione delrapporto di lavoro a tempo indeterminato senza soluzione di continuità ovvero incaso di assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro 6mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine).[2] • Nell'ipotesi in cui il lavoratore sia passato alle dipendenze del datore di lavoro inseguito a trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. o cessione del contratto exart. 1406 c.c., l'anzianità aziendale deve essere stabilita considerando anche ilrapporto intercorso con l'azienda cedente.[3] Nella circolare l'INPS riporta alcuni esempi di calcolo, differenziati in baseall'anzianità aziendale del lavoratore al momento della cessazione del rapporto dilavoro: • anzianità di 12 mesi: il ticket di licenziamento è pari al 41% del massimaleAspilNASpl dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro; • anzianità di 6 mesi: il ticket di licenziamento è pari a 6/12 del 41%del massimaleAspilNASpl dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro; • anzianità di 28 mesi: il ticket di licenziamento è pari al 41% del massimaleAspi/NASpl dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 +4/12 de141% del massimale Aspi/NASpl dell'anno in cui è cessato il rapporto dilavoro. * * * * * N.B. Nel caso di licenziamento collettivo, per ciascun dipendente cessato sidevono considerare, oltre ai criteri di calcolo di cui sopra, anche le ulterioriprevisioni di legge: • a decorrere dal 1° gennaio 2017, qualora la dichiarazione di eccedenza delpersonale di cui all'art. 4 co. 9 della legge n. 223/1991 NON abbia formatooggetto di accordo sindacale, l'importo del contributo di licenziamento èmoltiplicato per 3 volte[4]; • inoltre, dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuatonell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavororientrante nel campo di applicazione della CIGS[5], l'aliquota di calcolo delticket di licenziamento è pari all'82% (anziché al 41%).[6] Come precisato dall'Istituto nella citata circolare n. 40/2020, da quanto sopra consegueche per ogni interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamentocollettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale NON abbia formatooggetto di accordo sindacale, da parte di un datore di lavoro tenuto allacontribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (CIGS),il ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile NASpl, è moltiplicatoper tre volte. Nella circolare qui illustrata e allegata, l'INPS riporta ulteriori esempi di calcolo delticket di licenziamento, relativi all'ipotesi di licenziamento collettivo: 1) Azienda non rientrante nell'ambito di applicazione della CIGS: • licenziamento collettivo con accordo sindacale:per ciascun lavoratore cessato, il contributo dovuto è pari a141% del massimaleNASpl dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianitàaziendale negli ultimi 3 anni; • licenziamento collettivo senza accordo sindacale:per ciascun lavoratore cessato, il contributo dovuto è pari al 41% del massimaleNASpl dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianitàaziendale negli ultimi 3 anni, moltiplicato per 3. 2) Azienda rientrante nell'ambito di applicazione della CIGS: • licenziamento collettivo con accordo sindacale:per ciascun lavoratore cessato, il contributo dovuto è pari all'82% del massimaleNASpl dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianitàaziendale negli ultimi 3 anni; • licenziamento collettivo senza accordo sindacale:per ciascun lavoratore cessato, il contributo dovuto è pari all'82% del massimaleNASpl dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianitàaziendale negli ultimi 3 anni, moltiplicato per 3. L'INPS fornisce, inoltre, un chiarimento sul criterio di calcolo del ticket dilicenziamento nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, durante il periodo divigenza del c.d, blocco dei licenziamenti previsto dalla legislazione emergenziale,per adesione del lavoratore all'accordo collettivo aziendale, stipulato dalleorganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.[7] Per questa specificafattispecie, il contributo è dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensileNASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni,anche qualora si verifichi la contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro didipendenti che aderiscono al citato accordo. * '* * '* '* L'Istituto chiarisce, altresì, che la base di calcolo per determinare la misura del ticketdi licenziamento è il massimale di ASpi (oggi NASpl).Pertanto, antecedentemente all'istituzione della NASpl, ossia fino al 30 aprile 2015, lamisura del contributo è stata determinata tenendo conto del massimale ASpi, il quale eraindividuato annualmente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 co. 7 della Legge n.92/2012.[8] A decorrere dal 10 maggio 2015 (data di istituzione della NASpl), l'importo del relativoA decorrere dal 10 maggio 2015 (data di istituzione della NASpl), l'importo del relativomassimale è invece determinato da una diversa disposizione di legge, ossia l'art. 4 co. 1e 2 del d. Igs. n. 22/2015. [9] L'INPS ricorda che il massimale dell'indennità di disoccupazione (ASpl/NASpl) èannualmente determinato e comunicato dall'Istituto stesso con apposita circolare.[1O] ....................", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2021-09-28T18:29:13+02:00", "dateCreated": "2021-09-28T18:29:13+02:00", "dateModified": "2021-09-28T18:29:13+02:00" }
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