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title: "Autoliquidazione INAIL 2021/2022. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 50

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    03 Febbraio 2022

# Autoliquidazione INAIL 2021/2022.

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I datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) devono presentare le predette dichiarazioni esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2021/2022 da indicare nel modello F24 è 902022. Il pagamento del premio di autoliquidazione può essere effettuato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022, in quattro rate trimestrali, ciascuna di importo pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso pari a 0,10%1. Pertanto, si riportano di seguito i coefficienti da moltiplicare rispettivamente per l’importo della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2021/2022, con le relative scadenze di pagamento2: Rata Data scadenza Data utile per pagamento Coefficiente interessi 1 16 febbraio 2022 16 febbraio 2022 0 2 16 maggio 2022 16 maggio 2022 0,00024384 3 16 agosto 2022 22 agosto 2022 0,00049589 4 16 novembre 2022 16 novembre 2022 0,00074795 Nel caso in cui il datore di lavoro presuma di erogare nell’anno 2022 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021, deve inviare all’Istituto entro il 16 febbraio 2022 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando l’importo previsto per l’anno 2022; a tal fine, va utilizzato il servizio “Riduzione Presunto”. Il predetto importo costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2022 (in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2021), fatti salvi eventuali controlli dell’INAIL sull’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte. Nel “Fascicolo aziende” sono disponibili le “Comunicazioni delle basi di calcolo” per l’autoliquidazione 2021/2022, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni; sono disponibili, altresì, i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”. Riduzioni del premio assicurativo Nel rinviare alla citata nota n. 14185/2021 per le relative istruzioni operative, si segnalano, per quanto di interesse, le seguenti riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2021/2022: incentivo per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, di cui all’art. 4 co. 3 del d.lgs. n. 151/2001; incentivo per assunzioni di cui all’art. 4 co. 8-11 della legge n. 92/20123, consistente nella riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 o 18 mesi (lavoratori/lavoratrici con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un determinato tasso di disparità uomo/donna, individuati annualmente con apposito decreto ministeriale; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti). L’Inail precisa che, ferma restando la predetta riduzione contributiva, non si applica, invece, ai premi assicurativi (bensì alla sola contribuzione Inps) la disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2021 per le assunzioni delle suddette donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-20224, che riconosce l’esonero contributivo di cui sopra nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2022-02-03T17:09:49+01:00", "dateCreated": "2022-02-03T17:09:49+01:00", "dateModified": "2022-02-03T17:09:49+01:00" }
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