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title: "Permessi Legge n. 104/92 e congedo straordinario. Circolare Inps n. 36/2021."
date: 2022-03-23
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# Permessi Legge n. 104/92 e congedo straordinario. Circolare Inps n. 36/2021.

Con la **[Circolare INPS del 7 marzo 2022, n. 36](https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2036%20del%2007-03-2022.htm)**, sono state fornite nuove **istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei permessi di cui  [all’articolo 33, comma 3, della Legge n.104/1992 ](https://ance.it/ng/area-riservata/posts?BLOG=1&POST=213105#:~:text=2%2C%20comma%203%2Dter),mensile%20deve%20essere%20comunque%20retribuito%22.)e del congedo straordinario di cui [all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 5/2021](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art42)**, in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.

 Prossimamente si ricorda che:

 –    l’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede il **diritto ad usufruire di **tre giorni di permesso mensili retribuiti **in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave** ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge;

 –    l’articolo 42, comma 5, del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce la concessione del **congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave** ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

 **Ciò detto la circolare chiarisce quanto di seguito.**

 **1.   Permessi**

 Al fine di impedire comportamenti discriminatori nei confronti degli uniti civilmente rispetto ai coniugi, al** lavoratore del settore privato, unito civilmente**, **deve essere riconosciuto il diritto ad usufruire dei permessi di cui sopra non solo nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione ma anche nel caso in cui questi rivolga** **l’assistenza a un parente dell’unito civilmente**. Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.

 Si evidenzia che, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” – definito **dai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016** – può usufruire dei citati permessi esclusivamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente. Si precisa, infatti, che la “convivenza di fatto” non è un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.** **

 **2.    Congedo straordinario**

 E’ riconosciuto al **lavoratore del settore privato, unito civilmente,** il **diritto ad usufruire del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave accertata.** Il lavoratore, infatti, viene incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del suddetto congedo. Resta fermo il limite del terzo grado di affinità e il requisito della convivenza con l’affine disabile grave da assistere.

 Anche in questa ipotesi, la tutela del congedo straordinario in argomento non è prevista in favore del “convivente di fatto”.

 Per quanto non riportato nella presente si rimanda al testo della suddetta Circolare.


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**N.:** 97

