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title: "Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Circolare INPS 19 settembre 2022 n. 102. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 276

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    29 Settembre 2022

# Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Circolare INPS 19 settembre 2022 n. 102.

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Si ricorda, in via preliminare, che il suddetto esonero è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022 n. 234 (art. 1, comma 137) che recita:&nbsp;“in via sperimentale,&nbsp;per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. Lavoratrici che possono accedere al beneficio L’Inps ha specificato che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione,&nbsp;è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151&nbsp;(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). L’Inps ha inoltre chiarito che, sebbene la disposizione in argomento faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità,&nbsp;laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti,&nbsp;l’esonero contributivo spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione&nbsp;post partum&nbsp;di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità. Al riguardo, l’Inps ha evidenziato che la&nbsp;ratio&nbsp;ispiratrice della misura in esame muove dall’esigenza di maggiore tutela della lavoratrice madre e della prole. Pertanto, il mancato riconoscimento dell’esonero istituirebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra l’ipotesi in cui la lavoratrice madre fruisca del solo congedo obbligatorio di maternità e le ipotesi in cui la stessa prolunghi l’astensione dal lavoro per il periodo successivo al parto, in virtù del congedo facoltativo ovvero del provvedimento di interdizione&nbsp;post partum. L’Inps ha ricordato che, per espressa previsione legislativa, l’agevolazione in trattazione costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022; pertanto,&nbsp;il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022. Assetto e misura dell’esonero L’esonero in trattazione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice e ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità. Condizioni di spettanza dell’esonero La misura in esame si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a&nbsp;tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022. L’Inps ha chiarito che tale misura non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015. N.B. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato L’Inps ha chiarito che l’esonero in esame, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato. Coordinamento con altre agevolazioni L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre,&nbsp;è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. L’Inps ha specificato che tale esonero risulta ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022. Istruzioni operative Per richiedere, per conto della lavoratrice interessata,&nbsp;l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”,&nbsp;un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del predetto codice di autorizzazione “0U”&nbsp;deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’Inps territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero.&nbsp;Il codice di autorizzazione dovrà essere attribuito a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi. Per le modalità di esposizione nel flusso UniEmens dei dati relativi al suddetto esonero, si rinvia alla circolare in esame.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2022-09-29T17:30:52+02:00", "dateCreated": "2022-09-29T17:30:52+02:00", "dateModified": "2022-09-29T17:30:52+02:00" }
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