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title: "Indennità una tantum di 150 euro per dipendenti (art. 18 Decreto Legge n. 144/2022 “Aiuti ter”). Istruzioni Inps (circ. n. 116/2022)."
date: 2022-10-24
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# Indennità una tantum di 150 euro per dipendenti (art. 18 Decreto Legge n. 144/2022 “Aiuti ter”). Istruzioni Inps (circ. n. 116/2022).

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 284 del 30 settembre scorso riguardante l’indennità una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144.

 Al riguardo l’Inps, con la circolare n. 116/2022 (all.), ha fornito le istruzioni applicative ricordando che l’articolo 18 del citato decreto-legge prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022 ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto-legge (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti).

 Nel dettaglio, l’articolo 18, comma 1, dispone quanto segue: “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16”.

 N.B. L’Inps ha evidenziato che l’erogazione dell’indennità in esame trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

 L’Inps ha, inoltre, precisato che nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dall’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017 (1).

 L’Inps ha chiarito che possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

 L’indennità in argomento deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a termine) nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022). L’indennità, così anticipata dal datore di lavoro per conto dell’Inps, deve essere poi recuperata con la denuncia UniEmens di competenza del mese di novembre, da inviare entro il 31 dicembre 2022.

 Il comma 2 dell’art. 18 del citato decreto-legge prevede che: “L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”. Pertanto, l’Inps ha precisato che l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS percepita in ragione della sospensione del rapporto di lavoro o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro (2).

 Diversamente, alla luce del predetto riferimento in norma a “eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”, l’indennità in esame non può essere riconosciuta nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Inps (ad esempio, aspettativa non retribuita).

 L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 del citato decreto-legge n. 144/2022. Si tratta delle prestazioni per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.

 L’Inps ha chiarito che l’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

 Il comma 3 dell’articolo 18 in commento prevede che: “L'indennità una tantum [...] spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.

 Pertanto, l’Inps ha precisato che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

 Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 euro, l’Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con un successivo messaggio.

 L’Inps ha, inoltre, precisato che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.

 I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

 
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “2022/11”;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.


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