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title: "Messaggio Inps n. 4042/2022. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 323

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    16 Novembre 2022

# Messaggio Inps n. 4042/2022. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti.

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In via preliminare, si ricorda che l’Inps, nella circolare n. 102 del 19 settembre 2022 (cfr. nostra circolare n. 276 del 29 settembre scorso), ha chiarito che l’esonero in oggetto spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio. Rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero L’Inps ha precisato che l’esonero in trattazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), laddove collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero. Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione. Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e, successivamente al rientro, si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro. Si rimanda al paragrafo 2 del messaggio in esame per l’illustrazione degli esempi. Per quanto riguarda il periodo di durata dell’esonero, l’Inps ha precisato che, nelle ipotesi di presenze differite o di calendario sfalsato, da dichiarare da parte del datore di lavoro in fase di richiesta del codice di autorizzazione (CA) “0U”, lo stesso CA andrà attribuito dalla competenza del mese successivo a quello di effettivo rientro. In ogni caso, considerate le ipotesi di rientro in servizio in data inframensile, il CA “0U” è attribuito dalle Strutture territoriali competenti per la durata di tredici mesi a partire dal mese in cui è avvenuto il rientro effettivo nel posto di lavoro. Imponibile oggetto di sgravio&nbsp; L’Inps ha chiarito che i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile non determina il diritto all’agevolazione. Nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge. La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro. L’Inps ha, inoltre, precisato che l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro. L’Inps ha poi ricordato che l’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato; viceversa, dal giorno del rientro l’imponibile dovrà essere integralmente considerato. Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, in relazione all’ultimo mese di fruizione dello stesso, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, si dovrà considerare il solo periodo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero. Coordinamento con altre agevolazioni L’Inps ha ricordato che l’esonero in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Inoltre, è ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022, e dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022.&nbsp; L’Inps ha precisato che la suddetta cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente. Pertanto, laddove sia già stata applicata la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre, l'esonero previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 e dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022, può trovare applicazione sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta. Analogamente, laddove sia già stata applicata la riduzione della contribuzione a carico del dipendente prevista dall’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, e dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022, la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta. Portabilità dell’esonero Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, l’Inps ha effettuato una distinzione tra le seguenti due ipotesi: 1. nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità; 2. nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro. Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice. Si ricorda, infatti, che, nella citata circolare n. 102/2022, l’Inps ha precisato che l’esonero spetta in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del settore privato “instaurati e instaurandi”. &nbsp;", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2022-11-16T16:27:39+01:00", "dateCreated": "2022-11-16T16:27:39+01:00", "dateModified": "2022-11-16T16:30:08+01:00" }
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