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title: "Indennità di congedo parentale all’80%. Circolare INPS n. 45/2023. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T12:20:07+00:00"
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N. 145

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    19 Maggio 2023

# Indennità di congedo parentale all’80%. Circolare INPS n. 45/2023.

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In particolare, l’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023, attraverso la modifica al comma 1 dell’articolo 34 del D.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità), ha disposto&nbsp;l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età. Si evidenzia che nella circolare in esame sono contenute le istruzioni di carattere amministrativo e operativo&nbsp;esclusivamente in relazione al settore privato. Platea dei destinatari L’Inps ha innanzitutto chiarito che l’elevazione dell’indennità riguarda&nbsp;esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori. Pertanto, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente. Elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per un mese di congedo parentale N.B. L’Inps ha sottolineato che la suddetta modifica normativa&nbsp;non&nbsp;ha aggiunto un ulteriore mese di congedo parentale. Il Legislatore ha infatti previsto l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore. Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è&nbsp;uno solo per entrambi i genitori&nbsp;e&nbsp;può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione in modalità ripartita tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale. Per quanto concerne il termine entro cui fruire dell’indennità all’80% della retribuzione, l’Inps ha confermato&nbsp;l’utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione. Di conseguenza, fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne: i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione, sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese; i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%); i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’art. 34, comma 3, del Testo unico sulla maternità e paternità). L’Inps ha sottolineato che l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale. Decorrenza della nuova disposizione La nuova previsione in esame interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità&nbsp;successivamente al 31 dicembre 2022. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022. L’Istituto ha evidenziato che il comma 359 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 si riferisce al generale congedo di paternità disciplinato nel Capo IV del Testo unico sulla maternità e paternità; ne consegue che&nbsp;il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del citato Testo unico oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo Testo unico. Considerato, inoltre, che il mese di congedo parentale all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, l’Inps ha precisato che,&nbsp;in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre. In tale ipotesi ha, invece, rilievo il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del citato Testo unico. Modalità di presentazione della domanda La domanda di congedo parentale deve essere presentata&nbsp;esclusivamente in modalità telematica&nbsp;attraverso uno dei consueti canali: tramite il portale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale; tramite il Contact center integrato; tramite gli Istituti di patronato. &nbsp; Esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione &lt;PosContributiva&gt; del flusso UniEmens Di seguito i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali: “PG0”, avente il significato “Periodi di congedo parentale in&nbsp;modalità oraria&nbsp;indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”; “PG1”, avente il significato “Periodi di congedo parentale in&nbsp;modalità giornaliera&nbsp;indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”. Per quanto non riportato, si rinvia alla lettura della circolare allegata.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2023-05-19T17:56:06+02:00", "dateCreated": "2023-05-19T17:56:06+02:00", "dateModified": "2023-05-19T17:56:06+02:00" }
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