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title: "INAIL – Autoliquidazione 2023/2024. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 16

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    18 Gennaio 2024

# INAIL – Autoliquidazione 2023/2024.

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I datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) devono presentare le predette dichiarazioni esclusivamente con i servizi telematici&nbsp;“AL.P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto, e&nbsp;“Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è&nbsp;902024. Nel caso in cui il datore di lavoro presuma di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023, deve inviare all’Istituto&nbsp;entro il 16 febbraio 2024&nbsp;la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando l’importo previsto per l’anno 2024; a tal fine, va utilizzato il servizio&nbsp;“Riduzione Presunto”. Il predetto importo costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2024 (in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2023), fatti salvi eventuali controlli dell’INAIL sull’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte. Nel&nbsp;“Fascicolo aziende”&nbsp;sono disponibili le&nbsp;“Comunicazioni delle basi di calcolo”&nbsp;per l’autoliquidazione 2023/2024, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni (cfr.&nbsp;nostra circolare n. 355 del 13 dicembre 2023); sono disponibili, altresì, i servizi&nbsp;“Visualizza basi di calcolo”&nbsp;e&nbsp;“Richiesta basi di calcolo”. * * * * * Come risaputo, il pagamento del premio di autoliquidazione può essere effettuato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2024, in quattro rate trimestrali, ciascuna di importo pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso pari al 3,76%. Pertanto, replichiamo di seguito (cfr. nostra circolare n. 6 dell’11 gennaio scorso) i coefficienti da moltiplicare rispettivamente per l’importo della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2023/2024, con le relative scadenze di pagamento: Rata Data scadenza Data utile per pagamento Coefficienti interesse 1 16 febbraio 2024 16 febbraio 2024 0 2 16 maggio 2024 16 maggio 2024 0,00927123 3 16 agosto 2024 20 agosto 2024 0,01874849 4 16 novembre 2024 18 novembre 2024 0,02822575 Riduzioni del premio assicurativo Per quanto di interesse riportiamo le seguenti riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2023/2024, rinviando alla citata nota n. 13439/2023 per le relative istruzioni operative: incentivo per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, di cui all’art. 4 co. 3 del D.Lgs. n. 151/2001; incentivo per assunzioni di cui all’art. 4 co. 8-11 della Legge n. 92/2012 (lavoratori/lavoratrici con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un determinato tasso di disparità uomo/donna, individuati annualmente con apposito decreto ministeriale; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti). L’Inail ricorda, in proposito, che&nbsp;le riduzioni contributive relative a queste assunzioni costituiscono aiuti di Stato. Pertanto, requisito per la fruizione è, tra l’altro, che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato sia tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-01-18T12:53:14+01:00", "dateCreated": "2024-01-18T12:53:14+01:00", "dateModified": "2024-01-18T12:53:14+01:00" }
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