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title: "Misure in materia di previdenza nella Legge di bilancio 2024. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 28

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    22 Gennaio 2024

# Misure in materia di previdenza nella Legge di bilancio 2024.

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A) Esonero parziale sulla quota di contributi IVS a carico del lavoratore (art. 1, comma 15) In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore dipendente, senza effetti sul rateo di tredicesima, nelle seguenti misure: 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; 7 punti percentuali,&nbsp;a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. B) Soglia di esenzione dei fringe benefits (art. 1, commi 16 e 17) Per il periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, non concorrono a formare il reddito,&nbsp;entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,&nbsp;nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale,&nbsp;delle spese per l’affitto della prima casa&nbsp;ovvero&nbsp;per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il predetto limite è&nbsp;elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli&nbsp;(compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati), che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Tale limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. C) Detassazione premi produttività (art. 1, comma 18) Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento. D) Decontribuzione lavoratrici madri (art. 1, commi 180 – 182)&nbsp; Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026,&nbsp;alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un&nbsp;esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS&nbsp;a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo,&nbsp;nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Resta comunque fermo quanto previsto dal sopra illustrato comma 15. In via sperimentale, l’esonero in trattazione è riconosciuto,&nbsp;per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,&nbsp;anche alle lavoratrici madri di due figli&nbsp;con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. In tutte e due le ipotesi sopra riportate, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. E) Compensazioni crediti INPS e INAIL (art. 1, commi 97-98)&nbsp; Con l’introduzione dei nuovi commi 1-bis e 1-ter all’art. 17 del d. lgs. n. 241/1997, viene stabilito che: la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata dai datori di lavoro a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Con provvedimento adottato d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL, sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione. F) APE Sociale (art. 1, comma 136 e 137) La legge di bilancio 2024 dispone la proroga dell’Ape sociale per l’anno 2024, incrementando il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. L’Ape sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. G) Opzione donna (art. 1, comma 138)&nbsp; La legge di bilancio 2024 proroga per l’anno 2024 la misura c.d. “Opzione donna”, nella disciplina novellata dalla legge di bilancio 2023, con innalzamento da 60 a 61 anni del requisito anagrafico. H) Quota 103 (art. 1, commi 139 e 140)&nbsp; La legge di bilancio 2024 prevede la possibilità di accedere anche per l’anno 2024 alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di almeno 62 anni di età e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni (c.d. Quota 103), ma con una serie di modifiche in senso restrittivo ai criteri di calcolo dell’importo e alla decorrenza della pensione stessa per coloro che maturino i suddetti requisiti nell’anno 2024. Inoltre, viene confermata anche per il 2024 la facoltà, per i predetti lavoratori, in alternativa a tale pensionamento anticipato, di rinunciare all’accredito della quota di contributi IVS a proprio carico; in tal caso, la somma corrispondente a tale quota sarà corrisposta dal datore di lavoro direttamente al dipendente, anziché all’Inps. I) Congedo parentale (art. 1, comma 179)&nbsp; La disposizione in esame prevede l’incremento dell’indennità per congedo parentale di cui all’art. 34 del Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001), da fruire in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, come segue: nella misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese; nella misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese,&nbsp;elevata all’80% per il solo anno 2024. Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui al citato Testo unico.&nbsp;", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-01-22T17:46:43+01:00", "dateCreated": "2024-01-22T17:46:43+01:00", "dateModified": "2024-01-22T17:50:17+01:00" }
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