---
title: "Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (anche di due figli nel 2024), con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Cir"
date: 2024-02-06
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
---

# Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (anche di due figli nel 2024), con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Cir

L’INPS, con circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, ha fornito indicazioni ed istruzioni per l’applicazione dell’esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo), introdotto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 dalla legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023). Il medesimo esonero è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.  
   
 L’esonero si applica nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile anche nei rapporti in regime di part-time, nel periodo di vigenza dell’esonero.

 L’applicazione di detto esonero lascia ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 Rientrano nell’ambito applicativo anche i rapporti di apprendistato e i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

 Se un rapporto di lavoro a tempo determinato viene convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.

 Il requisito dell’essere madre di tre figli si intende soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio e la verifica dello stesso requisito si perfeziona alla data della nascita del terzo figlio, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell’esonero in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

 Analogamente, il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si perfeziona con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.

 L’Istituto fornisce i seguenti esempi di lavoratrici madri con rapporto a tempo indeterminato:

 1) La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024.

 Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025.

 2) La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024.

 Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024.

 3) La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero trova applicazione dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024.

 4) La lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025.

 Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero.

 5) La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

 Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello *status *di madre con due o tre figli, l’esonero, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento operata dal Decreto Legislativo n. 151/2001 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), ai fini dell’applicazione della disciplina ivi prevista, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, la riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

 La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

 Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio. L’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026.

 Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data ed entro il 31 dicembre 2024, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio. L’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

 L’esonero non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015.

 Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

 L’esonero, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è, pertanto, soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 L’esonero contributivo, pari al 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente.

 Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, l’esonero in commento risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).

 Istruzioni operative

 Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

 I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive, a partire dal Flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 8 della circolare, cui si rinvia.


## Custom Fields

**N.:** 44

