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title: "Disegno di legge Lavoro. Audizione Ance. Proposte di modifica su Cigo. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 46

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    07 Febbraio 2024

# Disegno di legge Lavoro. Audizione Ance. Proposte di modifica su Cigo.

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Al riguardo, l’Ance è tornata a chiedere&nbsp;l’equiparazione dell’aliquota&nbsp;di finanziamento della stessa,&nbsp;posta a carico delle imprese del settore edile per gli operai, a quella prevista per il settore industriale: per l’edilizia, infatti, tale aliquota è attualmente pari al 4,70%, mentre per il settore industriale è pari a 1,70%-2,00%. Secondo gli ultimi dati in possesso dell’Ance, nel periodo 2002-2022, nell’ambito della gestione della CIGO presso l’INPS, nella specifica gestione edilizia si è determinato un avanzo complessivo superiore a 6 miliardi di euro. Anche per le annualità successive al 2015 (anno di riduzione dell’aliquota all’attuale misura del 4,70%), il trend ha mantenuto lo stesso andamento, con avanzi di esercizio annuali mediamente di oltre 250 milioni di euro. Su tali basi risulta, pertanto, improcrastinabile la riduzione dell’aliquota del 4,70%, di cui si chiede l’equiparazione all’1,70% (2,00% per le imprese con oltre 50 dipendenti) previsto per gli operai dell’industria. L’Ance ha altresì evidenziato la necessità di&nbsp;ripristinare e rendere strutturale la disposizione introdotta dal DL n. 98/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2023, che, per il solo periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, ha previsto l’esclusione, anche per le imprese edili, degli&nbsp;eventi oggettivamente non evitabili&nbsp;(es. eventi meteo o calamità naturali)&nbsp;dal computo del limite massimo di durata della CIGO. In assenza di un provvedimento strutturale in tal senso, infatti, dal 1° gennaio 2024 si è tornati ad applicare la normativa previgente, in base alla quale per l’edilizia, diversamente dagli altri settori e pur in presenza di un’aliquota contributiva più alta, i periodi di sospensione dell’attività lavorativa determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono conteggiati nel limite massimo di fruizione della CIGO stessa, pari a 52 settimane in un biennio mobile. Altro importante tema è il&nbsp;superamento delle criticità interpretative relative alla concessione della CIGO al verificarsi di determinate intemperie stagionali. Nello specifico, occorre intervenire con un’apposita modifica normativa per superare un orientamento giurisprudenziale, eccessivamente restrittivo, che finisce per imputare al c.d. rischio di impresa il verificarsi di eventi meteorologici in determinati contesti territoriali e periodi dell’anno (es. gelo e neve in territori quali la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige), con la conseguente impossibilità di ricorrere in questi casi alla CIGO. Tale interpretazione non corrisponde alla ratio legis, che è quella di tutelare imprese e lavoratori nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinata da “intemperie stagionali” (termine usato dallo stesso legislatore), senza che proprio la “stagionalità” delle stesse venga paradossalmente imputata all’impresa.&nbsp; Sempre in materia di cassa integrazione ordinaria, l’Ance ha sottolineato la necessità di introdurre una disposizione normativa che consenta espressamente al dipendente di un’impresa edile in distacco presso un’altra impresa edile di beneficiare della CIGO per eventi meteo,&nbsp;qualora tali eventi si verifichino presso il cantiere dell’impresa distaccataria, analogamente a quanto previsto per i dipendenti di quest’ultima adibiti al medesimo cantiere. Infatti, benché l’impresa edile distaccante continui a versare normalmente la contribuzione CIGO dovuta per il proprio dipendente in distacco per tutta la durata di quest’ultimo, attualmente non risulta possibile, né per il distaccante né per il distaccatario, richiedere la CIGO per il predetto dipendente qualora si verifichi una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteo presso il cantiere dell’impresa edile distaccataria cui lo stesso è adibito. Ne consegue che, in tali giornate, il trattamento retributivo e contributivo del lavoratore resta a carico dell’impresa distaccante, nonostante il versamento del contributo CIGO. L’Ance ha, infine, illustrato alcune ulteriori proposte relativamente a: pari opportunità; attuazione legge delega revisione incentivi imprese; ripristino della riduzione contributiva per l’edilizia (11,50%) ai fini Inail; detassazione decontribuzione ore di formazione; detassazione e decontribuzione ore di straordinario; definizione agevolata debiti contributivi. Facendo riserva di nuove comunicazioni, confermandoci a disposizione, porgiamo cordiali saluti.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-02-07T16:23:34+01:00", "dateCreated": "2024-02-07T16:23:34+01:00", "dateModified": "2024-02-07T16:23:34+01:00" }
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