---
title: "INAIL: pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili. Decorrenza 12 giugno 2024. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione/25447-inail-pagamento-dei-premi-e-accessori-modifica-del-tasso-di-interesse-di-rateazione-e-della-misura-delle-sanzioni-civili-decorrenza-12-giugno-2024"
date: "2026-06-05T10:11:20+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 191

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    18 Giugno 2024

# INAIL: pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili. Decorrenza 12 giugno 2024.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [Download](#)  199Kb  Downloads: **2** circ\_n\_191 inail modifica tasso interesse rateazione.pdf

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Previdenza e assicurazione", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "INAIL: pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili. Decorrenza 12 giugno 2024.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione/25447-inail-pagamento-dei-premi-e-accessori-modifica-del-tasso-di-interesse-di-rateazione-e-della-misura-delle-sanzioni-civili-decorrenza-12-giugno-2024" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione/25447-inail-pagamento-dei-premi-e-accessori-modifica-del-tasso-di-interesse-di-rateazione-e-della-misura-delle-sanzioni-civili-decorrenza-12-giugno-2024" }, "headline": "INAIL: pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili. Decorrenza 12 giugno 2024.", "description": "L’INAIL, con circolare n. 13 dell’11 giugno 2024, ha comunicato che la Banca Centrale Europea ha fissato al&nbsp;4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 12 giugno 2024. Si tratta di una diminuzione di 0,25% rispetto al tasso di interesse già fissato al 4,50% a decorrere dal 20 settembre 2023. Per effetto di tale decisione dal 12 giugno 2024, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è pari al 10,25% e quello per la determinazione delle sanzioni civili è pari al 9,75%. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 12 giugno 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,25% (ovvero 4,25% più 6 punti). Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza. Sanzioni civili Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000). Pertanto, a decorrere dal 12 giugno 2024 si applica un tasso pari al 9,75% nelle seguenti ipotesi: a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000); b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge n. 388/2000); c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000). Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, l’INAIL applica sanzioni civili in misura ridotta. In particolare, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (pari al 4,25%) è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore (pari al 2,50%), a decorrere dal 12 giugno 2024, in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 4,25% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 6,25% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-06-18T15:17:24+02:00", "dateCreated": "2024-06-18T15:17:24+02:00", "dateModified": "2024-06-18T15:17:24+02:00" }
```
