---
title: "INPS: Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Decorrenza dal 12 giugno 2024. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione/25448-inps-variazione-della-misura-dell-interesse-di-dilazione-e-di-differimento-e-delle-sanzioni-civili-per-omesso-o-ritardato-versamento-dei-contributi-previdenziali-e-assistenziali-decorrenza-dal-12-giugno-2024"
date: "2026-06-05T10:12:37+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 192

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    18 Giugno 2024

# INPS: Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Decorrenza dal 12 giugno 2024.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [Download 1](#)  201Kb  Downloads: **5** circ\_n\_192 inps variazione interesse dilazione.pdf

  pdf [Download 2](#)  21Kb  Downloads: **1** circ\_n\_192 inps variazione interesse dilazione ALLEGATO.pdf

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Previdenza e assicurazione", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "INPS: Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Decorrenza dal 12 giugno 2024.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione/25448-inps-variazione-della-misura-dell-interesse-di-dilazione-e-di-differimento-e-delle-sanzioni-civili-per-omesso-o-ritardato-versamento-dei-contributi-previdenziali-e-assistenziali-decorrenza-dal-12-giugno-2024" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione/25448-inps-variazione-della-misura-dell-interesse-di-dilazione-e-di-differimento-e-delle-sanzioni-civili-per-omesso-o-ritardato-versamento-dei-contributi-previdenziali-e-assistenziali-decorrenza-dal-12-giugno-2024" }, "headline": "INPS: Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Decorrenza dal 12 giugno 2024.", "description": "L’INPS, con circolare n. 71 dell’11 giugno 2024 ha comunicato che la Banca Centrale Europea – come già riferito nella precedente nostra circolare n. 191/2024 – ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 12 giugno 2024. Si tratta di una diminuzione di 0,25% rispetto al tasso di interesse già fissato al 4,50% a decorrere dal 20 settembre 2023. Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 12 giugno 2024, le misure dell’interesse di dilazione e differimento e delle sanzioni civili sono le seguenti: 10,25% interesse di dilazione e differimento; 9,75% sanzioni civili. Interesse di dilazione e di differimento L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili (ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989), è pari al tasso del 10,25% annuo (ovvero 4,25% più 6 punti) e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dal 12 giugno 2024, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10,25%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024. Sanzioni civili Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi (omissione contributiva) la sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 9,75% (4,25% maggiorato di 5,5 punti), fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 8, lett. a, legge n. 388/2000). La misura del 9,75% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, legge n. 388/2000). In caso di evasione (connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero) resta ferma la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, legge n. 388/2000). La sanzione civile sarà dovuta nella misura del 9,75% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’enti impositore, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 10, legge n. 388/2000). Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, l’INPS applica sanzioni civili in misura ridotta. In particolare, poiché il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (4,25%) è superiore all’interesse legale (fissato al 2,50% a decorrere dal 1° gennaio 2024), a decorrere dal 12 giugno 2024 la misura della sanzione ridotta è pari: al 4,25% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento) in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi (omissione contributiva); a 6,25% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento maggiorato di 2 punti) in caso di evasione. Dal 1° gennaio 2024 all’11 giugno 2024 la misura della sanzione ridotta è pari: al 4,50% in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi (omissione contributiva); a 6,50% in caso di evasione.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-06-18T15:18:14+02:00", "dateCreated": "2024-06-18T15:18:14+02:00", "dateModified": "2024-06-18T15:18:14+02:00" }
```
