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title: "Tutele per emergenze climatiche: CIGO. Conversione in Legge n. 113/2025 del Decreto Legge n. 92/2025."
date: 2025-08-08
categories:
  - name: "Previdenza e Assicurazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/previdenza-e-assicurazione1.md"
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# Tutele per emergenze climatiche: CIGO. Conversione in Legge n. 113/2025 del Decreto Legge n. 92/2025.

Nella **Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025** è stata **pubblicata la **[**Legge n. 113/2025**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-08-05&atto.codiceRedazionale=25A04473&elenco30giorni=false) di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 92/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

 **N.B.** **Come anticipato nella nostra circolare n. 229 del 30 luglio scorso,** **con la legge di conversione è stato introdotto nel testo del DL l’art. 10-bis (Tutele per emergenze climatiche)**, **il quale, al comma 1, prevede che, al  fine  di  fronteggiare  eccezionali  situazioni  climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate  di  calore,  per  le sospensioni o  riduzioni  dell’attività  lavorativa  effettuate  nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025,  le  disposizioni**  di cui all’art. 12, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 148/2015 (**relative al limite di durata massima della CIGO) non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese** di cui all’art.  10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d.lgs., ossia le imprese **dei settori edile e lapideo**.

 **N.B.** Pertanto, **anche per le imprese del settore edile i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, con intervento del trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane nel biennio mobile).**

 Lo stesso comma 1 del citato art. 10-ter precisa anche che **alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 1 si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale** previsto dall’art. 13, comma 3, del d. lgs. n. 148/2015 (disposizione di carattere generale in materia di CIGO, la quale prevede, al secondo periodo, che “*il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili*”).

 I benefici previsti dalla norma in esame sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l’anno 2025. È attribuito all’Inps il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti.

 Con riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente fornite dall’Inps, porgiamo cordiali saluti.


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