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title: "Tutele per emergenze climatiche: CIGO. Legge n. 133/2025 di conversione del Decreto Legge n. 92/2025. Indicazioni Inps: Circolare n. 121/2025. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 253

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    05 Settembre 2025

# Tutele per emergenze climatiche: CIGO. Legge n. 133/2025 di conversione del Decreto Legge n. 92/2025. Indicazioni Inps: Circolare n. 121/2025.

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Indicazioni Inps: Circolare n. 121/2025.", "description": "Facendo seguito alla precedente nostra circolare n. 241 dell’8 agosto scorso con cui abbiamo dato notizia delle novità in materia di Cassa Integrazione Guadagni introdotte dal DL n. 92/2025, convertito in legge n. 133/2025, per fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, comunichiamo che l’Inps, con la circolare n. 121/2025, ha fornito le relative istruzioni operative. * * * * * Di seguito le indicazioni dell’Istituto relative alle principali misure di interesse per il settore. Disposizioni in materia di CIGO per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e dell’escavazione Si ricorda che la legge di conversione ha introdotto nel testo del DL l’art. 10-bis (Tutele per emergenze climatiche), il quale, al comma 1, prevede che, al fine di fronteggiare&nbsp;eccezionali&nbsp;situazioni&nbsp;climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate&nbsp;di&nbsp;calore, per&nbsp;le sospensioni o&nbsp;riduzioni dell’attività lavorativa&nbsp;effettuate&nbsp;nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025,&nbsp;le&nbsp; disposizioni&nbsp; di cui all’art. 12, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 148/2015 (relative al limite di durata massima della CIGO) non trovano applicazione in riferimento agli interventi determinati&nbsp;da&nbsp;eventi&nbsp;oggettivamente&nbsp;non&nbsp;evitabili richiesti anche dalle imprese&nbsp;di&nbsp;cui&nbsp;all’art.&nbsp; 10, comma&nbsp;1, lettere m), n) e o), del medesimo d. lgs., ossia le imprese dei settori edile, lapideo e dell’escavazione. N.B. Pertanto, come illustrato dall’Inps nella circolare in commento (“Parte seconda. Tutele per emergenze climatiche”),&nbsp;anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile. &nbsp; L’Inps ricorda che per gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO è già prevista in via generale, con riguardo ai trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), la neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi. L’Istituto segnala, inoltre, che sempre il comma 1 dell’art. 10-bis in esame stabilisce che, per le relative richieste di CIGO, le imprese non sono tenute al versamento del contributo addizionale, come già previsto in via generale dall’art. 13, comma 3, del d. lgs. n. 148/2015 (il quale dispone, al secondo periodo, che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”). L’Inps riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili: non trova applicazione, per il lavoratore, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro (30 giorni) presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale; non è dovuto il versamento del contributo addizionale; la domanda di accesso al trattamento deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tornando alla disposizione in esame, l’Inps chiarisce che, quindi,&nbsp;l’unica deroga alla disciplina generale di cui al d. lgs. n. 148/2015 riguarda l’esclusione&nbsp;delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai sensi di tale disposizione&nbsp;ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa, previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del medesimo d. lgs. n. 148/2015 (ossia 52 settimane nel biennio mobile). L’Inps precisa, di conseguenza, che&nbsp;i suddetti periodi di integrazione salariale&nbsp;rilevano, invece,&nbsp;ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali&nbsp;ulteriori&nbsp;periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile. &nbsp; Oltre a quanto espressamente precisato dall’Inps nella circolare in esame, si ricorda che, per la generalità dei settori rientranti nella disciplina della CIGO (e, quindi, anche per le imprese dell’edilizia),&nbsp;i periodi di trattamento relativi a interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono&nbsp;computati&nbsp;ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui all’art. 4 del d. lgs n. 148/2015&nbsp;(cfr. circolare Inps n. 197/2015; cfr. anche messaggio Inps n. 3959/2023). L’Istituto ricorda, altresì, che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 148/2015. Inoltre, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di CIGO autorizzato ai sensi del citato art. 10-bis del DL n. 92/2025, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Istruzioni operative &nbsp; Ai fini della presentazione delle&nbsp;domande di CIGO&nbsp;per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni&nbsp;devono attenersi alle consuete modalità di invio. Per quanto riguarda la&nbsp;compilazione dei&nbsp;flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti,&nbsp;e la compilazione dei&nbsp;flussi UNICIG, ai fini del pagamento diretto da parte dell’Inps,&nbsp;si rinvia rispettivamente ai paragrafi 1.4 e 1.5 della “seconda parte” della circolare in esame. Risorse finanziarie &nbsp; Come previsto dal citato art. 10-bis del DL n. 92/2025, per la copertura della suddetta misura in materia di CIGO sono stanziati 10,5 milioni di euro per l’anno 2025. Il monitoraggio, anche in via prospettica, relativo al rispetto del suddetto limite di spesa è affidato all’Inps, che non potrà accogliere eventuali domande che dovessero eccedere tale limite finanziario.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-09-05T18:02:52+02:00", "dateCreated": "2025-09-05T18:02:52+02:00", "dateModified": "2025-09-05T18:03:09+02:00" }
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