---
title: "Nuove modalità di esposizione degli eventi di malattia nel flusso Uniemens. Messaggio Inps n. 3029/2025. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione/26643-nuove-modalit%C3%A0-di-esposizione-degli-eventi-di-malattia-nel-flusso-uniemens-messaggio-inps-n-3029-2025"
date: "2026-06-05T10:11:20+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 279

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    16 Ottobre 2025

# Nuove modalità di esposizione degli eventi di malattia nel flusso Uniemens. Messaggio Inps n. 3029/2025.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [circ\_n\_279 inps nuove modalità malattia.pdf](#)  217Kb  Downloads: **6**   pdf [circ\_n\_279 ALLEGATO 2025.pdf](#)  77Kb  Downloads: **1**

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Previdenza e assicurazione", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Nuove modalità di esposizione degli eventi di malattia nel flusso Uniemens. Messaggio Inps n. 3029/2025.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione/26643-nuove-modalit%C3%A0-di-esposizione-degli-eventi-di-malattia-nel-flusso-uniemens-messaggio-inps-n-3029-2025" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione/26643-nuove-modalit%C3%A0-di-esposizione-degli-eventi-di-malattia-nel-flusso-uniemens-messaggio-inps-n-3029-2025" }, "headline": "Nuove modalità di esposizione degli eventi di malattia nel flusso Uniemens. Messaggio Inps n. 3029/2025.", "description": "L’INPS, con il messaggio n. 3029/2025, ai fini della corretta gestione dell’evento malattia, ha fornito le indicazioni operative in merito alla nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato. In primo luogo,&nbsp;a partire dalla competenza del mese di gennaio 2026, l’Istituto ha previsto nei flussi di denuncia Uniemens la compilazione del calendario giornaliero (elemento &lt;Giorno&gt;, come da Documento tecnico). Ciò consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi Uniemens relative all’esposizione dell’evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro. L’Inps ha precisato che la compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a sette giorni che quelli di durata inferiore, atteso che si pone l’esigenza di verificare nei flussi Uniemens il periodo di durata dell’evento anche nel caso in cui tale evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato. Pertanto, nell’elemento &lt;Giorno&gt; interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni,&nbsp;specificate nel paragrafo 1 del messaggio in esame, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento. È prevista, inoltre, la compilazione dell’elemento &lt;InfoAggEvento&gt;, nel quale deve essere indicato, in caso di certificato di malattia telematico, il codice PUC (protocollo univoco del certificato) o, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data inizio malattia o “PROTOCOLLO” rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS (se presente)&nbsp;e la valorizzazione dell’attributo &lt;TipoInfoAggEvento&gt; con il valore “CM” (per PUC), “DT” (per Data inizio malattia) o “PR” (per protocollo). Inoltre, l’Inps informa che la struttura della sezione &lt;DifferenzeAccredito&gt;,&nbsp;dalla competenza di gennaio 2026, viene implementata con l’inserimento della sottosezione &lt;InfoEvento&gt; contenente due elementi: l’elemento &lt;MotivoEvento&gt; con l’attributo &lt;TipoMotivoEvento&gt; e l’elemento &lt;DiffAccreditoEvento&gt;.&nbsp;Le relative modalità di compilazione sono riportate nel paragrafo 2 del messaggio. L’Istituto illustra le nuove modalità per il conguaglio delle indennità anticipate,&nbsp;sempre dal periodo di competenza gennaio 2026, per le quali&nbsp;si rinvia al paragrafo 3 del messaggio. Con riferimento ai flussi di regolarizzazione di periodi antecedenti al mese di gennaio 2026 per gli eventi di malattia, l’Istituto comunica che si devono utilizzare le precedenti modalità espositive, che rimarranno valide&nbsp;nei limiti della prescrizione. Infine, l’Inps fa presente che nei casi in cui, dopo la valutazione medico legale e amministrativa del certificato alla fine del procedimento amministrativo, se la prestazione risulta negata o ridotta - come nel caso di sanzioni per assenza alla visita medica di controllo - il datore di lavoro potrebbe non conoscere subito l’esito dell’istruttoria e anticipare la prestazione in misura maggiore al dovuto, senza che vi sia alcuna responsabilità da parte del datore medesimo. In questi casi, sull’importo della contribuzione risultante dai flussi di regolarizzazione&nbsp;non&nbsp;sono dovute le sanzioni civili di cui all’art. 116 co. 8 della legge n. 388/2000,&nbsp;se gli adempimenti di denuncia e di pagamento sono effettuati entro il termine assegnato nella relativa comunicazione. Decorso tale termine, in caso di inadempimento, con effetto dalla data della notifica della comunicazione, l’importo della contribuzione è gravato delle sanzioni civili calcolate ai sensi della citata norma. Per quanto non riportato, rinviamo al messaggio allegato. ***** Con riferimento al tema dei certificati di malattia, l’Inps, con il precedente messaggio n. 1773/2025, ha ricordato che l’Istituto comunica quotidianamente, ai datori di lavoro e ai loro intermediari, i dati relativi agli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti, mediante file in formato XML e TXT, trasmessi tramite PEC o scaricabili accedendo all’apposto servizio presente sul sito. Tra i dati riportati nel file in formato TXT era già presente anche il campo &lt;tipoVisita&gt;, in cui viene indicato se il certificato è stato redatto dal medico curante, a seguito di visita ambulatoriale o domiciliare, o è stato rilasciato a seguito di accesso al pronto soccorso. Con il suddetto messaggio, l’Inps ha comunicato che il campo &lt;tipoVisita&gt; è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, per rendere possibile l’acquisizione di tale informazione direttamente sui software in uso per la gestione del personale. N.B. In proposito, l’Istituto ricorda di avere ribadito in più occasioni che,&nbsp;ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, il certificato ha validità dalla data di redazione, a eccezione delle ipotesi di visita domiciliare. In tali casi, infatti, la prestazione economica può essere riconosciuta anche per il giorno precedente la data di redazione del certificato, come precisato nella circolare n. 147 del 15 luglio 1996.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-10-16T17:39:05+02:00", "dateCreated": "2025-10-16T17:39:05+02:00", "dateModified": "2025-10-16T17:40:56+02:00" }
```
