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title: "Decreto Legge n. 95/2025 conv. in Legge n. 118/2025. Bonus mamme. Circolare Inps n. 139/2025. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 299

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    04 Novembre 2025

# Decreto Legge n. 95/2025 conv. in Legge n. 118/2025. Bonus mamme. Circolare Inps n. 139/2025.

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Requisiti di accesso In primo luogo, l’Istituto ricorda che l’articolo 6, comma 2, primo periodo, del Decreto Legge n. 95/2025, dispone che: “per l’anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua”. Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede che: “La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Pertanto, ai fini dell’accesso al nuovo bonus mamme le lavoratrici madri devono possedere, congiuntamente, i requisiti di seguito indicati. 1)&nbsp;Numero di figli Le lavoratrici devono essere madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni, o madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni. Il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025. Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli. Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Al fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale. 2)&nbsp;Attività di lavoro Le lavoratrici madri devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato. &nbsp; Il diritto all’erogazione del bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione. Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato, possono, infatti, accedere, fino al 31 dicembre 2026, all’esonero del 100 per cento dei contributi IVS per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024. Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro. A tal proposito, l’Inps evidenzia che anche i rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi devono considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 3)&nbsp;Requisito economico Per accedere al bonus in esame è necessario che la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro. Assetto e misura L’importo del bonus mamme è pari a una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 40 euro mensili e le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte nel mese di dicembre 2025, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Il bonus mamme sarà, pertanto, erogato nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità.&nbsp; Presentazione e gestione delle domande Come anticipato in premessa, il beneficio è erogato a seguito di apposita domanda da parte della lavoratrice madre. Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali: sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS); Contact CenterMulticanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in esame, ossia entro il 9 dicembre 2025. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.&nbsp; Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario. All’atto di presentazione della domanda deve essere indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato. Per gli opportuni approfondimenti, rinviamo alla circolare in esame. Infine, si segnala che l’Inps, con il successivo&nbsp;messaggio n. 3289/2025, fornisce alcune precisazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande del Bonus mamme 2025.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-11-04T17:01:38+01:00", "dateCreated": "2025-11-04T17:01:38+01:00", "dateModified": "2025-11-04T17:01:51+01:00" }
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