---
title: "Accesso alla CIGO in presenza di temperature elevate. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione/27167-accesso-alla-cigo-in-presenza-di-temperature-elevate"
date: "2026-06-18T19:38:08+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 210

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    18 Giugno 2026

# Accesso alla CIGO in presenza di temperature elevate.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [circ\_n\_210 INPS CIGO temperature elevate.pdf](#)  346Kb  Downloads: **1**   pdf [circ\_n\_210 ALLEGATO 2026.pdf](#)  166Kb

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Previdenza e assicurazione", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Accesso alla CIGO in presenza di temperature elevate.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione/27167-accesso-alla-cigo-in-presenza-di-temperature-elevate" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione/27167-accesso-alla-cigo-in-presenza-di-temperature-elevate" }, "headline": "Accesso alla CIGO in presenza di temperature elevate.", "description": "Facciamo seguito alla nostra circolare n. 209 di ieri 17 giugno u.s. trasmessa anche via mail avente ad oggetto l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 58 sul lavoro in condizioni di stress termico ambientale, per riepilogare le modalità con cui richiedere l’intervento eventuale della CIGO nonché i criteri per la corretta valutazione della domanda da parte delle sedi territoriali dell’INPS (Messaggio n. 2130/2025: all.). * * * * * N.B. Nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta con Ordinanza della pubblica autorità,&nbsp;i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con la&nbsp;causale&nbsp;“sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”&nbsp;(art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016). In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta Ordinanza, senza necessità di allegarla. N.B. Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute&nbsp;per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime. * * * * * N.B. In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative,&nbsp;resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Come già chiarito con il messaggio Inps n. 2736/2024 (cfr. nostra circolare n. 230 del 30 luglio 2024), non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. N.B. Pertanto,&nbsp;nel caso in cui venga presentata una domanda con causale “evento meteo”&nbsp;per&nbsp;“elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da Ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, l’Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria. Di conseguenza,&nbsp;potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette Ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro, nella relazione tecnica, dovrà riportare i soli estremi dell’Ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza la necessità di allegarla. Nel prosieguo del Messaggio n. 2130/2025,&nbsp;l’Inps ricorda, le caratteristiche della causale “evento meteo” per “elevate temperature”. L’integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35° C. N.B. Tuttavia,&nbsp;anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° C può comportare l’accoglimento della domanda, qualora si prenda in considerazione la valutazione della&nbsp;temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Ciò si verifica, ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, etc.) può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo. Pertanto, l’integrabilità della causale richiesta deve essere valutata dalla sede territoriale dell’Istituto facendo riferimento non solo al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni in cui si trovano concretamente a operare i lavoratori. Per consentire, quindi, una corretta istruttoria della domanda,&nbsp;è necessario che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo, non solo indicando l’evento meteorologico che si è verificato (ossia il caldo eccessivo), ma anche descrivendo l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. Nel Messaggio citato, l’Inps ricorda che, invece,&nbsp;non&nbsp;devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d’ufficio dall’Istituto. Peraltro, l’Inps rammenta alle proprie sedi territoriali che, qualora le suddette informazioni non vengano fornite, è necessario attivare, con le consuete modalità, il&nbsp;supplemento istruttorio&nbsp;previsto dall’art. 11 del D.M. n. 95442/2016. Anche l’elevato&nbsp;tasso di umidità&nbsp;concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nella valutazione delle istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia superiore a quella effettivamente rilevata. Per una puntuale valutazione degli elementi a supporto della domanda di accesso all’integrazione salariale,&nbsp;gli operatori di sede dell’INPS possono avvalersi, oltre che dei criteri sopra richiamati,&nbsp;anche&nbsp;della documentazione o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile. Le indicazioni fornite con il messaggio in commento valgono anche con riferimento alle&nbsp;lavorazioni al chiuso, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento&nbsp;per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse. * * * * * L’Inps ha precisato, inoltre, che è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale nei casi in cui il datore di lavoro,&nbsp;su indicazione del Responsabile della Sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive. Rammentiamo che sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” che la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli&nbsp;“eventi oggettivamente non evitabili” (EONE). Di conseguenza, per le domande di accesso all’integrazione salariale aventi le suddette causali: il&nbsp;termine di presentazione dell’istanzaè l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato; non&nbsp;è richiesta, per il lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda; il datore di lavoro&nbsp;non&nbsp;è tenuto al pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015; l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati. N.B. Peraltro, come ricordato dall’Istituto,&nbsp;per le imprese edili la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative&nbsp;(art. 14 co. 5 d. lgs. n. 148/2015). I nostri uffici sono a disposizione per chiarimenti.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2026-06-18T11:42:33+02:00", "dateCreated": "2026-06-18T11:42:33+02:00", "dateModified": "2026-06-18T12:20:49+02:00" }
```
