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title: "Nota di Confindustria sul Decreto Interministeriale 2 aprile 2026 di revisione delle aliquote di oscillazione per andamento infortunistico. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-07-02T21:16:34+00:00"
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N. 224

  [Previdenza e Assicurazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/previdenza-e-assicurazione)    02 Luglio 2026

# Nota di Confindustria sul Decreto Interministeriale 2 aprile 2026 di revisione delle aliquote di oscillazione per andamento infortunistico.

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La nota è stata predisposta tenendo conto anche della recente&nbsp;circolare Inail n. 28 del 12 giugno 2026. * * * * * Confindustria evidenzia che, con il decreto, la riduzione diventa uno sconto sui premi pagati dalle aziende. Questo sconto non viene compensato con un aumento delle tariffe, ma è finanziato utilizzando le risorse di bilancio dell’INAIL. Di conseguenza, diminuiscono le entrate contributive dell’Istituto, mentre l’equilibrio economico è garantito dagli avanzi di gestione. Si tratta quindi di una misura che ha già prodotto un vantaggio economico per molte imprese, grazie alla riduzione dei premi applicata in occasione dell’autoliquidazione del 2026. Per quanto attiene alle modifiche al DM del 27 febbraio 2019 contenente le modalità di applicazione della tariffa, Confindustria ne riporta gli aspetti principali. La modifica degli articoli 7 e 8 non cambia il potere dell’INAIL di correggere l’inquadramento e la tassazione delle aziende, ma riguarda soltanto la decorrenza di tali correzioni. Dal 1° gennaio 2026, per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale dell’INPS, viene eliminato il principio secondo cui le rettifiche dell’INAIL dovevano avere automaticamente la stessa decorrenza dei provvedimenti dell’INPS. Viene invece introdotta una regola generale uguale per tutti: la rettifica dell’INAIL produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla sua comunicazione, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente un’efficacia retroattiva. La nuova disciplina supera quindi la precedente previsione, secondo cui la rettifica dell’INAIL aveva effetto dalla stessa data del provvedimento adottato dall’INPS. La summenzionata circolare INAIL n. 28 richiama inoltre l’articolo 6 MAT, che disciplina la variazione dell’inquadramento, pur non essendo intervenute modifiche normative su questo punto. Il richiamo serve a chiarire che la riforma del 2026 non incide sul meccanismo di coordinamento tra la classificazione previdenziale dell’INPS e l’inquadramento tariffario dell’INAIL né sulla relativa decorrenza, che continua a coincidere con quella stabilita dall’INPS. Questo chiarimento delimita l’ambito delle novità introdotte dagli articoli 7 e 8, che riguardano esclusivamente la rettifica dell’inquadramento e della tassazione. Le modifiche all’articolo 20 del DM 2029 non introducono nuove regole, ma chiariscono criteri per il calcolo dell’indice di sinistrosità e contengono l’indicazione della base temporale già utilizzata per il calcolo dell’oscillazione. Infatti, ai fini del computo delle giornate lavorative equivalenti e dei lavoratori anno del triennio della PAT, sono presi in considerazione tutti gli eventi lesivi definiti, ad esclusione degli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’Inail, gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti, gli eventi lesivi nei casi accertati di infezione da&nbsp;coronavirus in occasione di lavoro. Per il calcolo dell’oscillazione continuano a essere considerate le retribuzioni dei primi tre anni del quadriennio precedente. La riforma aumenta dal 5% al 13% la riduzione fissa del tasso per le aziende con PAT non significative e incrementa di 7 punti percentuali tutte le aliquote di bonus previste dalla tabella A, rendendo più consistente la riduzione effettiva dei premi. Poiché le aliquote di&nbsp;malus&nbsp;restano invariate, il sistema perde parte del suo equilibrio attuariale: l’oscillazione del tasso non svolge più soltanto una funzione compensativa tra imprese con diversa sinistrosità, ma diventa anche uno strumento di riduzione del gettito a favore delle aziende più virtuose. Con riferimento alle modifiche all’articolo 22 del DM 2019, il Decreto ministeriale introduce una disposizione che consente all’INAIL di rettificare, “in qualsiasi momento”, l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, qualora ne accerti l’erroneità. La rettifica deve essere adottata con provvedimento motivato, recante la corretta indicazione degli elementi rilevanti ai fini del calcolo (voci di lavorazione e inquadramento tariffario, eventi lesivi, giornate lavorative equivalenti, lavoratori-anno, indici di sinistrosità e tasso applicabile). Su questo punto Confindustria scrive che la previsione “formalizza nel DM la posizione dell’Istituto nel contenzioso concernente la possibilità di correggere retroattivamente i tassi già comunicati ai datori di lavoro ma resta aperto il tema della resistenza del DM agli orientamenti giurisprudenziali&nbsp;che, invece, limitano l’efficacia retroattiva delle variazioni del tasso in assenza di dichiarazioni inesatte o incomplete del datore di lavoro. Va, infatti, ricordato che, nonostante la modifica regolamentare, la giurisprudenza ben può disapplicare il decreto ministeriale. La sostenibilità della previsione dipenderà dalla possibilità di coordinare il nuovo comma 3 dell’articolo 22 con i principi giurisprudenziali (anche dei procedimenti in corso) in materia di affidamento del datore di lavoro e di irretroattività delle rettifiche per cause non imputabili allo stesso.”. Si ricorda, infine, che il decreto reca l’aggiornamento delle descrizioni di alcune lavorazioni presenti nelle tariffe dei premi (allegato 2 al decreto). Le modifiche non incidono sui tassi di premio, salvo nei casi in cui determinino una diversa classificazione tariffaria della lavorazione o chiariscano il corretto riferimento ad una voce caratterizzata da un differente tasso.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2026-07-02T15:02:50+02:00", "dateCreated": "2026-07-02T15:02:50+02:00", "dateModified": "2026-07-02T15:03:48+02:00" }
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