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title: "Ulteriore DPCM 24 ottobre 2020 contenente misure urgenti per frenare la diffusione del COVID 19. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T09:52:21+00:00"
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N. 279

  [Sicurezza](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/sicurezza)    27 Ottobre 2020

# Ulteriore DPCM 24 ottobre 2020 contenente misure urgenti per frenare la diffusione del COVID 19.

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Le disposizioni del decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25/10/2020) si applicano da ieri 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020[1], e sono efficaci fino al 24 novembre 2020. E’ stato ribadito, all’art. 1, l’obbligo, sull'intero territorio nazionale, di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ribadito, altresì, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali previsioni sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Restano, inoltre, sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. E’, inoltre, fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (lett. o)). Confermata la previsione volta a consentire lo svolgimento degli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (Istruzione e formazione professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni. E’, inoltre, consentito lo svolgimento dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Si rileva inoltre quanto riportato alla lettera ll) dell’articolo 1, modificata rispetto al precedente DPCM, in ordine alle attività professionali, per le quali si raccomanda che: esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. Si evidenzia la conferma delle disposizioni riportate all’articolo 2, già del precedente DPCM, che richiamano il rispetto dei contenuti dei Protocolli anticontagio, di cui agli Allegati 12 e 13 del DPCM in esame, nello svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali. All’articolo 3 viene raccomandato di differenziare gli orari di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati. È, inoltre, fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto (Protocollo confederale e Protocollo dell’edilizia). Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 4), gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero (art. 5) e gli obblighi e la procedura per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario cui deve sottoporsi chi entra in Italia da determinati Paesi (art. 6), il DPCM qui in esame riproduce sostanzialmente la disciplina già contenuta nel DPCM 13 ottobre 2020.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2020-10-27T18:25:16+01:00", "dateCreated": "2020-10-27T18:25:16+01:00", "dateModified": "2020-10-27T18:25:16+01:00" }
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