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title: "Disposizioni sul Green Pass. Nota 11.01.22 di Confindustria."
date: 2022-01-18
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Disposizioni sul Green Pass. Nota 11.01.22 di Confindustria.

Ci è stata trasmessa dall’Ance, per opportuna conoscenza, la **Nota di Aggiornamento di Confindustria dell’11 gennaio 2022, recante “Emergenza COVID-19: quadro dei provvedimenti di fine anno 2021 e inizio 2022”.**

 Nel dettaglio, la Nota prende in esame le novità introdotte dalle seguenti e più recenti disposizioni:

 
- **Il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221**, con il quale è stato **prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale**;

 
- **Il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229**, con quale sono stati **ridefiniti i presupposti e l’applicazione della quarantena**ed è stato ulteriormente **potenziato il sistema del c.d. green pass rafforzato o super green pass** (cfr. DL. n. 229/2021 – Misure urgenti per il contenimento del COVID19 e disposizioni sulla sorveglianza sanitaria, dell’11 gennaio 2022);

 
- **Il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1,** con il quale è stato **disposto l’obbligo vaccinale anti SARSCoV-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età**(cfr. nostra circolare n. 6 del 13 gennaio 2022) **e previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. green pass rafforzato o super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro.** Inoltre, il suddetto decreto-legge ha esteso a tutte le imprese la possibilità - originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti - di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass se ultracinquantenne (cfr. DL. n. 1/2022 – Obbligo Vaccinale Ultracinquantenni, del 12 gennaio 2022).

 Si ritiene opportuno segnalare che **la citata Nota di Aggiornamento di Confindustria ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti:**

 
- **per quanto riguarda le modalità di verifica del green pass in seguito all’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni**, Confindustria ha precisato che “con riferimento alle modalità di controllo, si ritiene che, anche per il green pass rafforzato o super green pass, continuino a restare valide le modalità di verifica definite nelle procedure aziendali adottate ai sensi dell’art. 9-septies, co. 5, del DL n. 52/2021 per il controllo del green pass base (es. verifiche massive o a campione; verifiche all’ingresso o all’interno; **consegna volontaria della certificazione da parte del lavoratore per essere esonerato dai controlli continuativi/periodici previsti dalla procedura aziendale**).

 È stato chiarito, inoltre, che “Tali procedure andranno integrate con i riferimenti specifici ai controlli dei lavoratori ultracinquantenni, sia in ordine agli strumenti, che in ordine alla relativa organizzazione (es. controllo immediato del green pass rafforzato, in sostituzione di quello del green pass base; controllo del green pass rafforzato successivo all’ingresso in azienda del lavoratore e al controllo preliminare con gli strumenti per la verifica del green pass base)”;

 
- Infine **Confindustria ha ribadito che non è stata disposta nessuna proroga né con riferimento alla equiparazione della quarantena e dell’isolamento fiduciario alla malattia** (art. 26, co. 1 del DL n. 18/2020), **né con riferimento alla equiparazione tra certificazione di una condizione di rischio e fragilità e ricovero ospedaliero** (art. 26, co. 2 del DL n. 18/2020).

 Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla nota di Approfondimento allegata.


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