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title: "Circolare n. 1/2022 dell’INL sulla formazione di salute e sicurezza."
date: 2022-02-18
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Circolare n. 1/2022 dell’INL sulla formazione di salute e sicurezza.

**L’Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha pubblicato la **Circolare n. 1/2022, avente ad oggetto l’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021,** convertito dalla L. n. 215/2021 (cfr. nostre circolari nn. 289/2021, 315/2021) - **obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

 Con la circolare l’INL fornisce le **prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.

 L’INL rimanda ad una successiva nota in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021.

 **N.B.** **Soggetti destinatari degli obblighi formativi:**

 - **datore di lavoro**

 La disposizione individua, **quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**.

 Alla Conferenza è demandato il compito di adottare, **entro il 30 giugno 2022**, un accordo che garantisca durata, contenuti minimi, modalità sia della formazione che della verifica finale di detta formazione.

 **N.B.** **Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. La verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo**.

 - **dirigenti e preposti**

 Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti si ricorda che **la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico**.

 In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti “un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

 Inoltre, con specifico riferimento alla **figura del preposto**, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, **le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

 A fronte del nuovo quadro normativo l’INL formula alcune osservazioni.

 **N.B.** **La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 non fa venire meno, nelle more dell’adozione del citato accordo, l’obbligo formativo a loro carico: in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo del 21 dicembre 2011.**

 **I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.**

 **Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.**

 **Obblighi formativi e prescrizione**

 **I nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto** (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), **non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994**, fino all’adozione del nuovo accordo in sede di Conferenza permanente.

 **Obbligo di addestramento**

 Si ricorda che il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che **l'addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”.**

 Il legislatore ha specificato che **“l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.** Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

 **Tali contenuti sono obbligatori e trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato”** in cui dovranno essere riportate le attività di addestramento svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè **dal 21 dicembre 2021.**

 **L’INL chiarisce che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”** richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.

 Non rileva ai fini sanzionatori il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.


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**N.:** 62

